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Sentenza

Sentenza n. 568/2026 - Torino, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza n. 125/2024 - RG n. 606/2023, pubblicata in data 19/04/2024, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione lavoro, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisabetta Antoci, notificata in data 29.07.2025 e passata in giudicato come da certificato della cancelleria del Tribunale di Asti del 13 ottobre 2025. ordinare l'ottemperanza al MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO della sentenza suddetta, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l'emanazione dello stesso in luogo dell'amministrazione disponendo l'accredito di euro • CARLUCCI MONICA RITA Euro 1500,00; • DEL NEGRO MATIO Euro 2000,00; • SIBIGA E. MAGDALENA Euro 2000,00; • TELLMANN ALISA MAREI Euro 2500,00 • TIBALDI CRISTIANO Euro 3000,00 • VITELLARO MARIANNINA Euro 2500,00 • NIGIDO ELISA Euro 3000,00 • MEROLA FILOMENA Euro 2000,00; • MORTARA CARMEN Euro 2500,00; oltre interessi e rivalutazione come per legge, il tutto secondo le modalità previste dal titolo esecutivo, previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore della parte ricorrente derivanti dalla disposizione di cui al D.L. 112/2008 art. 78 e succ. decreti di attuazione; b) nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; c) fissare il termine di 30 gg all'ente per provvedere e fissare, ex art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., la somma di denaro dovuta dalla resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; c) con vittoria di spese e compensi professionali, compreso il rimborso del contributo unificato, il tutto con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202600007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 125/2024, recante la liquidazione di somme in favore dei ricorrenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiari del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, n. 125/2024, pubblicata il 19 aprile 2024, notificata al Ministero il 29 luglio 2025 e passata in giudicato, con la quale erano state liquidate somme individuali in loro favore, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto l'ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato la sussistenza dei presupposti processuali, rilevando che la sentenza azionata era stata prodotta in copia conforme ai fini dell'art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale e che, prima della proposizione del ricorso, era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha inoltre rilevato l'assenza di contestazioni sull'inadempimento. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per provvedere al pagamento. Ha posto a carico dell'amministrazione inadempiente gli atti e le spese dell'attività commissariale, precisando che non spetta un compenso ulteriore al commissario, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali del dipendente pubblico. Ha accolto anche la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo oppure, in caso di persistente inerzia, fino alla decorrenza dell'efficacia della nomina del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.300, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in ragione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La produzione della sentenza azionata in copia attestata conforme all'originale è stata ritenuta idonea ai fini dell'esecuzione del titolo giudiziale.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si sia dichiarato antistatario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale passato in giudicato sia stato prodotto in copia conforme, notificato all'amministrazione soccombente e sia inutilmente decorso il termine legale previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato che liquida somme di denaro e di un'inottemperanza non contestata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione il pagamento entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute dal giudicato, decorrendo dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all'adempimento spontaneo o, in caso di persistente inadempimento, fino all'efficacia della nomina del commissario ad acta.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente pubblico e l'attività commissariale è connessa ai suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso ulteriore rispetto al trattamento già percepito dall'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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