Cassazione Civile, Ordinanza n. 11592/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per diritti di confine relativi a importazioni effettuate tra il 24 maggio 2014 e il 28 aprile 2017, con contestazione del valore in dogana dichiarato per merci acquistate nell’ambito di rapporti infragruppo tra venditrice extra-UE e importatrice. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso delle società; la CTR Lombardia aveva poi accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia, ritenendo che il valore di transazione fosse influenzato dal collegamento societario, valorizzando la banca dati "Cognos" e reputando non decisive le contestazioni dell’importatrice, oltre a ritenere sussistente ultrapetizione sul tema della metodologia accertativa e della responsabilità solidale del rappresentante indiretto; annullava invece le sanzioni per buona fede della contribuente. In Cassazione, l’Agenzia proponeva tre motivi; le controparti proponevano ricorso incidentale con sedici motivi. Il ricorso incidentale censurava: motivazione apparente e omessa pronuncia sulla sussistenza del collegamento infragruppo e sulla sua rilevanza; violazione degli artt. 29, 30, 31 CDC previgente e 70, 74 CDU per avere la CTR affermato la pretesa doganale senza accertare in concreto l’incidenza del collegamento e senza seguire la sequenza legale dei metodi di determinazione del valore, fondandosi solo sulla banca dati Cognos; nullità per motivazione mancante o apparente sulla responsabilità solidale degli spedizionieri/rappresentanti indiretti; nullità per omessa motivazione sull’eccezione relativa alla mancata allegazione della documentazione della banca dati Cognos agli avvisi; ulteriori motivi sulle sanzioni, poi dichiarati inammissibili per sopravvenuto difetto di interesse. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla motivazione apparente riguardanti il collegamento infragruppo, ma ha accolto quelli relativi alla violazione della disciplina unionale sul valore in dogana, alla motivazione mancante sulla responsabilità solidale del rappresentante indiretto e alla mancata motivazione sull’eccezione di invalidità per difetto di allegazione della documentazione Cognos. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi, compreso il ricorso principale dell’Agenzia, e ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale nei limiti dei motivi quinto, sesto, ottavo e quattordicesimo, ha rigettato i motivi primo, secondo, terzo e quarto, ha dichiarato inammissibili il quindicesimo e il sedicesimo, assorbiti gli altri motivi e il ricorso principale dell’Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi ai principi sulla determinazione del valore in dogana, sulla responsabilità del rappresentante indiretto e sulla motivazione circa la documentazione posta a base dell’accertamento. Il ricorso principale dell’Agenzia è rimasto assorbito perché la cassazione è stata provocata dall’accoglimento, sia pure parziale, del ricorso incidentale delle controparti.
Norme richiamate
La censura di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il giudice di merito abbia effettivamente omesso di decidere su una domanda o eccezione devoluta; nel caso concreto la Corte ha escluso l’omessa pronuncia sui motivi relativi al collegamento societario, ma l’ha ravvisata su altri specifici punti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante e per omessa pronuncia.
art. 29 Regolamento CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana è, in linea di principio, il valore di transazione; il collegamento tra venditore e compratore non basta da solo a escluderlo, ma occorre verificare se il legame abbia influito sul prezzo.
art. 30 Regolamento CEE n. 2913/1992
Se il valore di transazione non è utilizzabile, devono essere applicati in successione i metodi secondari secondo la sequenza normativa, fino al primo utile.
art. 31 Regolamento CEE n. 2913/1992
Solo in mancanza di determinazione del valore ai sensi degli artt. 29 e 30 è consentito ricorrere ai mezzi ragionevoli basati sui dati disponibili, con esclusione di valori arbitrari o fittizi.
art. 70 Regolamento UE n. 952/2013
Conferma che la base primaria del valore in dogana è il valore di transazione e che il collegamento tra le parti rileva solo se ha influenzato il prezzo.
art. 74 Regolamento UE n. 952/2013
I metodi secondari vanno considerati nell’ordine previsto dalla norma; il superamento del metodo primario richiede la dimostrazione dell’impossibilità di applicarlo.
art. 71 Regolamento UE n. 952/2013
È richiamato come norma di coordinamento per i costi e gli elementi da considerare nel valore calcolato.
Massime di principio
- In materia di valore in dogana, il valore di transazione resta il criterio primario di determinazione e il semplice collegamento societario tra venditore e importatore non legittima, di per sé, il ricorso a metodi alternativi.
- Quando l’amministrazione doganale dubiti della corrispondenza del valore dichiarato, deve attivare il contraddittorio endoprocedimentale e poi dimostrare di avere applicato, o di non poter applicare, i metodi secondari nell’ordine rigidamente stabilito dalla normativa unionale.
- L’utilizzo di banche dati o comparables amministrativi non è sufficiente da solo a fondare la rettifica del valore in dogana se manca la verifica concreta del rapporto tra le parti e della sequenza legale dei metodi di accertamento.
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; invece non ricorre nullità se il nucleo argomentativo consente di ricostruire la ratio decidendi.
- L’omessa motivazione su questioni decisive devolute in appello integra vizio di nullità della decisione e impone la cassazione con rinvio.
- La responsabilità del rappresentante indiretto in dogana deve essere affrontata con specifica motivazione, non essendo sufficiente un richiamo generico o una motivazione incomprensibile.
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