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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30252/2024 del 23/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali: (1) violazione dell'art. 597 c.p.p. e art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., perché la Corte d'appello avrebbe valutato ed escluso la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, punto non impugnato nel gravame del Pubblico Ministero e quindi non devoluto; (2) violazione/erronea applicazione dell'art. 99 c.p. e mancata motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., per avere la Corte d'appello applicato la recidiva senza dare motivazione specifica circa la maggiore pericolosità del reo e la continuità con i precedenti, e senza disapplicarla pur essendo i precedenti risalenti nel tempo, con la conseguente doglianza che ciò avrebbe dovuto determinare la disapplicazione della recidiva e, quindi, l'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Sul primo punto ha ricordato che l'appello del Pubblico Ministero ha effetto pienamente devolutivo, ma solo nei limiti delle questioni effettivamente oggetto di impugnazione: nel caso di specie il PG aveva contestato la declaratoria di estinzione per prescrizione ma non aveva impugnato il riconoscimento della particolare tenuità; pertanto la Corte d'appello non poteva escludere d'ufficio tale attenuante e qualificare diversamente il fatto. Di conseguenza il fatto è stato (ri)qualificato come ricettazione di particolare tenuità ai sensi dell'art. 648, quarto comma, c.p. Sul secondo punto la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello ha applicato la recidiva senza fornire la motivazione richiesta dalla giurisprudenza (sull'esame della continuità e dell'idoneità della nuova condotta a rivelare una maggiore propensione a delinquere): tale omessa motivazione ha reso invalido il trattamento sanzionatorio. Per questi motivi la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sulla determinazione della pena alla Corte d'appello di Salerno. Ha inoltre dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità (la condanna sul punto di merito) e precisato che il reato non è prescritto alla data odierna, anche tenuto conto delle sospensioni intercorse.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Il comma ora quarto (precedentemente secondo) sul carattere di "particolare tenuità" non costituisce un'autonoma fattispecie incriminatrice ma una circostanza attenuante speciale; ai fini della prescrizione si deve fare riferimento alla pena prevista dal primo comma.

  • art. 597 c.p.p.

    Disciplina l'effetto devolutivo dell'appello del Pubblico Ministero; la Corte riafferma che l'appello del PM ha effetto pienamente devolutivo ma nei limiti delle questioni effettivamente impugnate, non consentendo di decidere ultra petita su punti non devoluti.

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione utilizzati: inosservanza di norme processuali e omessa motivazione; la Corte ha valutato i motivi alla luce di tali lett. evidenziando le violazioni dedotte.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva; la Corte ricorda che l'applicazione della recidiva richiede specifica motivazione che dimostri la maggiore attitudine a delinquere e la continuità con precedenti; l'omessa motivazione ne determina l'illegittimità dell'applicazione.

  • art. 624, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata per dichiarare l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità, pur revocando la parte relativa al trattamento sanzionatorio.

  • art. 165-bis disp. att. c.p.p.

    Norma sulle sospensioni del corso della prescrizione in sede di giudizio; la Corte ha tenuto conto delle sospensioni annotate per concludere che il reato non è prescritto.

Massime di principio

  • L'appello del Pubblico Ministero ha effetto pienamente devolutivo, ma il giudice d'appello non può decidere su questioni che non siano state effettivamente devolute dall'atto di impugnazione (divieto di ultrapetizione).
  • La particolare tenuità prevista dall'art. 648, comma quarto, c.p. è un'attenuante speciale e non una fattispecie autonoma; ai fini della prescrizione occorre fare riferimento alla pena della fattispecie base.
  • L'applicazione della recidiva richiede una motivazione specifica e adeguata: il giudice deve valutare concretezza, continuità e rilevanza delle precedenti condanne rispetto al fatto in esame; la mera enunciazione è insufficiente.
  • Se il giudice d'appello applica la recidiva senza motivazione o decide su profili non devoluti, la decisione relativa al trattamento sanzionatorio può essere annullata e rinviata per rideterminazione della pena.
  • La condanna sul punto di merito può essere dichiarata irrevocabile anche se la parte relativa alla pena viene annullata e rinviata; occorre verificare eventuali sospensioni del corso della prescrizione per determinare lo stato dell'estinzione del reato.
  • In casi analoghi il difensore dovrebbe controllare attentamente l'atto di impugnazione del PM per stabilire l'effettivo perimetro devoluto e sollevare tempestivamente questioni di ultrapetizione o carenza di motivazione sulla recidiva.

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