Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 422/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del 16 febbraio 2021, n. 390 del Tribunale di Cosenza; della sentenza del 24 gennaio 2022, n. 113 del Tribunale di Cosenza; della sentenza del 3 aprile 2023, n. 607 del Tribunale di Cosenza.

Giustizia amministrativa202401083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, totale o parziale, di tre sentenze del Tribunale di Cosenza recanti condanne pecuniarie del Comune

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Cosenza, passate in giudicato e notificate al Comune, con le quali l’amministrazione era stata condannata al pagamento di somme in favore della creditrice. La prima sentenza aveva confermato un decreto ingiuntivo relativo al pagamento di € 902.719,93, oltre interessi e spese, e aveva liquidato ulteriori spese processuali; la seconda aveva confermato un ulteriore decreto ingiuntivo relativo al pagamento di € 71.346,67, oltre interessi e spese, liquidando le spese di lite; la terza aveva condannato il Comune al pagamento di € 234.628,57, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, nonché delle spese del giudizio. Nel corso del giudizio di ottemperanza il TAR ha richiesto documentazione sulle notifiche dei titoli. La ricorrente ha inoltre rinunciato parzialmente all’azione con riferimento a uno dei titoli. Successivamente ha rappresentato lo svolgimento di trattative transattive e, alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, ha dichiarato che era stata conclusa una transazione con il Comune e che quest’ultimo vi stava adempiendo, chiedendo pertanto la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto che, dopo la proposizione dell’azione di ottemperanza, le parti avevano concluso una transazione e che il Comune aveva iniziato ad adempiere alle obbligazioni oggetto della controversia. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza dell’azione esecutiva né sono stati adottati ordini di pagamento o ulteriori provvedimenti conformativi. In considerazione dell’andamento complessivo della vicenda, il Collegio ha ritenuto sussistenti ragioni equitative per compensare integralmente le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, mediante il quale si chiede l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • La conclusione di una transazione tra le parti e l’avvio dell’adempimento delle obbligazioni oggetto di un giudizio di ottemperanza determinano la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di improcedibilità della domanda.
  • Quando la sopravvenuta carenza di interesse deriva da fatti intervenuti nel corso del giudizio e il giudice non deve più adottare misure esecutive, la causa può essere definita senza esame nel merito dell’inadempimento dedotto.
  • La regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza può essere disposta in compensazione per ragioni equitative desunte dall’andamento complessivo della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.