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Sentenza

Sentenza del 07/07/2017 n. 16808 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la validità dell'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per complessivi Euro 1.083.632, e in particolare la prova della preventiva notificazione delle cartelle di pagamento. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto insufficiente la produzione dei soli avvisi di ricevimento delle raccomandate e degli estratti di ruolo, richiedendo anche la copia o matrice delle cartelle. Equitalia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che l'avviso di ricevimento, recante il numero identificativo della cartella, insieme all'estratto di ruolo, fosse sufficiente a dimostrare la notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarato assorbito il secondo, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio secondo cui la notificazione della cartella esattoriale può essere provata mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di depositare anche la copia della cartella. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77

    Disciplina l'iscrizione di ipoteca sugli immobili a garanzia dei crediti affidati alla riscossione. Nel caso concreto l'iscrizione era stata contestata per la mancata prova della notifica delle cartelle sottostanti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1

    La notificazione della cartella eseguita a mezzo posta può essere provata mediante l'avviso di ricevimento. Non è necessariamente indispensabile produrre anche la copia della cartella, quando dagli atti risulti l'identificazione della stessa.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 4

    La Corte ha escluso che tale disposizione imponga, in ogni caso e ai fini della prova della notifica, la produzione della matrice o della copia della cartella, ritenendo sufficiente l'avviso di ricevimento integrato dagli estratti di ruolo.

  • Codice civile, art. 1335

    Gli atti recettizi si presumono conosciuti quando giungono all'indirizzo del destinatario. La presunzione può essere superata dal destinatario solo dimostrando di essersi trovato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

  • Codice civile, art. 2697

    Stabilisce l'onere della prova. Nel caso esaminato, l'agente della riscossione può assolvere l'onere di provare la notificazione attraverso l'avviso di ricevimento e gli elementi identificativi risultanti dall'estratto di ruolo.

Massime di principio

  • Per dimostrare la notificazione di una cartella esattoriale effettuata a mezzo posta, l'agente della riscossione può essere sufficiente che produca l'avviso di ricevimento, purché questo consenta di identificare la cartella, ad esempio tramite il relativo numero seriale.
  • La produzione dell'estratto di ruolo può integrare l'avviso di ricevimento, collegando il numero indicato nella ricevuta al debito e alla cartella sottostante.
  • La mancata produzione della copia integrale della cartella non comporta automaticamente l'inesistenza o l'irregolarità della notificazione.
  • Il destinatario può superare la presunzione di conoscenza dell'atto ricevuto dimostrando concretamente di essere stato, senza propria colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.
  • Quando il giudice di merito accoglie una causa sulla base dell'erronea insufficienza della prova della notifica, la sentenza può essere cassata con rinvio per esaminare le ulteriori contestazioni rimaste assorbite.

Testo integrale

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