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Ordinanza

Ordinanza n. 2253/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202602882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Disciplina ministeriale del semestre filtro per l’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria, inclusi i criteri di formazione delle graduatorie, gli esiti delle prove, la graduatoria nazionale e il mancato inserimento o la mancata ammissione del ricorrente al secondo semestre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, linee guida, atti concorsuali, esiti delle prove del semestre filtro, graduatorie nazionali e atti conseguenti, chiedendo l’annullamento previa sospensione cautelare e l’ammissione in forma specifica al corso di laurea prescelto, o in subordine il risarcimento del danno. Le censure riguardavano, tra l’altro, l’introduzione con il d.m. n. 1115/2025 di un sistema di graduazione per coorti fondato sulle sufficienze conseguite e sul recupero di voti precedentemente rifiutati; la violazione della par condicio, dell’affidamento, dell’imparzialità, della ragionevolezza, della legalità e del buon andamento; l’illegittimità dei criteri di arrotondamento e di attribuzione dei punteggi; la mancata redistribuzione dei posti rimasti vacanti; la violazione della disciplina legislativa e della legge delega; l’insufficienza degli strumenti compensativi riconosciuti al candidato; la violazione dell’anonimato e della segretezza delle prove; l’irregolare operato delle commissioni; l’impossibilità di accedere alla documentazione d’esame; nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea. Il ricorrente, non avendo conseguito alcuna sufficienza, non risultava inserito nella graduatoria nazionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza dei presupposti dell’art. 55 c.p.a., ritenendo, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, non favorevole la prognosi sulle censure. Ha giudicato non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025: esso tutela i candidati che avevano conseguito le tre sufficienze secondo le regole originarie, colloca gli altri candidati in coorti ordinate secondo la prossimità alle condizioni originarie e bilancia l’esigenza di saturare i posti con la tutela dell’affidamento e della par condicio. Ha escluso che fossero dovuti ulteriori strumenti compensativi, poiché devono essere rapportati alla disabilità e alla tipologia della prova e non possono tradursi in un vantaggio competitivo; ha ritenuto generica la censura relativa alle diverse commissioni e non viziata la mancata disponibilità immediata della documentazione, da valutare secondo la disciplina dell’accesso documentale. Quanto all’anonimato, ha rilevato che non ogni irregolarità è viziante e che, nel caso concreto, la chiusura dei plichi alla presenza di studenti sorteggiati, la successiva gestione sigillata e la rilevazione informatica da parte di CINECA non evidenziavano una concreta possibilità di alterazione dei risultati. Ha escluso che la graduatoria dovesse essere formata mediante mera sommatoria dei punteggi, perché ciò avrebbe stravolto le regole originarie, e ha ritenuto carente l’interesse sulla redistribuzione dei posti vacanti, poiché il ricorrente non era comunque in graduatoria e non poteva conseguire un’utilità non corrispondente al merito dimostrato. Ha ritenuto non violati il d.lgs. n. 71/2025 e la legge delega, né manifestamente fondate le questioni costituzionali ed eurounitarie. Ha inoltre ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante notificazione per pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente per complessivi euro 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    non sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. per la concessione dell’invocata misura cautelare

    La tutela cautelare richiede una prognosi favorevole sulle censure e la sussistenza dei presupposti cautelari; nel caso concreto il giudice ha ritenuto insussistenti tali presupposti.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dal ricorrente quale fondamento della domanda di ammissione in forma specifica; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    La disciplina primaria subordina l’ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi stabiliti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale; il giudice ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 non deroghi a tali principi.

  • art. 11 preleggi

    La censura fondata sulla violazione dell’art. 11 delle preleggi è stata ritenuta inconferente, poiché la disposizione riguarda gli atti normativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Ha fondato, insieme all’art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e all’art. 9 del GDPR, l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Una modifica sopravvenuta delle regole di una procedura selettiva può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando, pur ampliando la platea degli ammessi alla graduatoria, preserva la posizione dei candidati che hanno soddisfatto le condizioni originarie e ordina gli altri secondo fasce o coorti parametrate alla maggiore o minore prossimità a tali condizioni, così da bilanciare esigenze organizzative e tutela dell’affidamento e della par condicio.
  • Nelle prove selettive gli strumenti compensativi devono essere calibrati sia sulla disabilità sia sulla tipologia concreta della prova; non possono essere riconosciuti in modo da fornire direttamente le risposte o attribuire al candidato una posizione di vantaggio rispetto agli altri concorrenti.
  • La violazione delle regole sull’anonimato di una procedura selettiva produce effetti invalidanti solo quando si tratti di una violazione non irrilevante e sia concretamente idonea a consentire l’identificazione o l’alterazione dei risultati; la mera partecipazione dei commissari alla consegna o al ritiro di etichette identificative non è sufficiente se il sistema di chiusura, sigillatura e correzione informatica esclude una concreta possibilità di manipolazione.
  • La contestazione della mancata redistribuzione di posti vacanti richiede un interesse concreto e una prova di resistenza: il candidato non inserito in graduatoria e privo dei requisiti di merito necessari non può ottenere, mediante il ricorso, un’utilità nuova e non spettante secondo la procedura selettiva.
  • La mancata disponibilità immediata della documentazione relativa a una prova selettiva non integra, di per sé, un vizio della procedura, dovendo la pretesa conoscitiva essere esercitata e valutata secondo la disciplina dell’accesso documentale.
  • Quando i controinteressati sono molto numerosi e la notificazione individuale risulta sommamente difficile, il giudice può autorizzare l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, imponendo termini perentori e specifiche modalità di pubblicazione, la cui inosservanza può comportare l’improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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