Cassazione Civile, Ordinanza n. 08150/2026 del 01/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso con riferimento a una sentenza del Tribunale di Asti che aveva condannato una società a restituire somme versate a titolo di addizionale provinciale sull’accisa per energia elettrica, poi ritenuta incompatibile con il diritto unionale e quindi non dovuta. La Corte tributaria di primo grado aveva respinto il ricorso della società; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte aveva invece accolto l’appello, ritenendo applicabile l’imposta di registro in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il provvedimento giudiziario doveva essere tassato come condanna al pagamento di somme e non in misura fissa. La società ha resistito con controricorso. La Corte ha richiamato il principio per cui la ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone la mancanza originaria o sopravvenuta di causa del pagamento, e ha ritenuto che la sentenza di condanna alla restituzione, avendo funzione meramente restitutoria e ripristinatoria del quo ante, sia assimilabile ai provvedimenti di nullità, annullamento o risoluzione e non già alle condanne al pagamento di somme in senso fisiologico. Ha quindi considerato il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha confermato la proposta di definizione anticipata e ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretta la qualificazione dell’atto giudiziario ai fini dell’imposta di registro in misura fissa, poiché la condanna alla restituzione di somme indebitamente pagate, in assenza di causa solvendi, è un provvedimento con funzione restitutoria e non una condanna al pagamento di somme riconducibile all’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge
art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
non si applica alla sentenza che dispone la restituzione di somme indebitamente pagate, perché presuppone la fisiologica validità del rapporto obbligatorio da cui deriva la condanna
art. 8, comma 1, lett. e), Tariffa Parte I allegata al d.P.R. n. 131 del 1986
si applica ai provvedimenti che dichiarano nullità, annullamento o risoluzione del contratto, anche quando comportino restituzioni
art. 40 d.P.R. n. 131 del 1986
non trova applicazione alla ripetizione di indebito oggettivo, secondo la Corte
art. 2033 c.c.
regola la ripetizione dell’indebito oggettivo, esperibile quando manchi o venga meno la causa del pagamento
art. 1419, comma 2, c.c.
richiamato nel ragionamento per sottolineare che anche la nullità di singole clausole contrattuali può ricadere nella disciplina dell’art. 8, lett. e)
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta di definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis n. 1 c.p.c.
richiamato per la trattazione collegiale conseguente all’opposizione alla proposta
art. 96, terzo comma, c.p.c.
fondamento della condanna della ricorrente a una somma ulteriore in favore della controricorrente
art. 96, quarto comma, c.p.c.
fondamento della condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la tassazione in misura fissa prevista per i provvedimenti di nullità, annullamento o risoluzione del contratto si applica anche quando la decisione giudiziale, pur contenendo una condanna alla restituzione, abbia funzione meramente ripristinatoria del rapporto e del patrimonio della parte che ha pagato indebitamente.
- La disposizione che assoggetta ad imposta fissa i provvedimenti di caducazione del titolo va interpretata restrittivamente: non può essere estesa alle condanne al pagamento di somme che presuppongono un rapporto obbligatorio validamente sorto e tuttora fisiologicamente efficace.
- L’azione di ripetizione di indebito oggettivo presuppone la mancanza originaria della causa solvendi oppure la sopravvenuta caducazione del rapporto giustificativo del pagamento; la relativa sentenza ha natura restitutoria e non integra una condanna al pagamento in senso sostanziale ai fini dell’imposta di registro.
- Le pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia hanno efficacia retroattiva ex tunc, salvo eventuale limitazione espressa disposta dalla stessa Corte per esigenze di certezza dei rapporti giuridici.
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