Cassazione Penale, Sentenza n. 32285/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso era relativo alla condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in qualità di titolare della ditta Plast All & Gadget, fallita il 18/05/2011), nonché per ricettazione e emissione di fatture per operazioni inesistenti (anni 2011-2012). Il ricorrente deduceva: 1) erronea qualificazione dei fatti come bancarotta e ricettazione (sostenendo che si trattasse di mera evasione fiscale e che la ricettazione dovesse essere riqualificata in incauto acquisto), assenza di prova della truffa ai danni di Vodafone e della utilità conseguita dalla ricettazione, nonché la tesi difensiva che i documenti contabili fossero stati rubati; contestava inoltre l'impugnata valutazione sulla possibilità di utilizzo di assegni dopo la chiusura del conto di altro soggetto; 2) mancata prova dell'elemento soggettivo per i reati fiscali ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, deducendo l'assenza del dolo dalle proprie dichiarazioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi di ricorso consistessero in una rivalutazione dei fatti e in rilievi generici già esaminati e disattesi dai giudici di merito, senza confronto puntuale con la motivazione della Corte d'appello. In particolare la Corte ha ritenuto non contestata la rilevanza penale dell'assenza delle scritture contabili e della destinazione delle risorse dell'impresa a fini estranei (bancarotta documentale e per distrazione) e ha considerato corretta la valutazione circa il concorso dello Scaturchio nella ricettazione e nelle fatture inesistenti. È stata respinta anche la doglianza sulla mancanza del dolo per i reati fiscali in quanto la censura chiedeva una rivalutazione delle prove senza confrontarsi con la motivazione. Esito processuale accessorio: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
Riferito alla fattispecie di bancarotta fraudolenta; la Corte ha dato rilievo all'assenza totale delle scritture contabili e alla destinazione delle risorse aziendali a fini estranei come elementi integranti la bancarotta documentale e per distrazione
art. 216 legge fallimentare
Richiamata in relazione alle fattispecie fallimentari e alla qualificazione degli illeciti connessi al fallimento dell'impresa
art. 8 d.lgs. 74/2000
Norma sui reati fiscali richiedenti il dolo; la Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza del dolo spetti al giudice di merito e che l'impugnazione non abbia dimostrato un errore di diritto ma solo richiesto una rivalutazione della prova
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Principio sulla motivazione del ricorso per cassazione: il vizio di legge denunciato deve essere un'erronea interpretazione o applicazione della norma, non una semplice diversa valutazione dei fatti; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo che chiedeva una rivalutazione probatoria
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche per ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato procedimentalmente per i limiti con cui enunciare i motivi del ricorso e la necessità di esposizione sintetica; la Corte ha osservato che i motivi sono stati enunciati nei limiti richiesti
art. 23, comma 8, legge n. 176/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del giudizio senza intervento delle parti; il ricorso è stato trattato nelle forme previste
Massime di principio
- La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso quando esso si limita a richiedere una rivalutazione dei fatti o delle prove senza indicare un concreto e specifico errore di diritto o senza confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici di merito
- Le censure generiche o ripetitive dei motivi già dedotti e disattesi in appello sono normalmente inammissibili; il ricorso deve evidenziare perché la motivazione di merito sia viziata (contraddittoria, illogica o insufficiente) e fornire argomenti mirati
- Per i reati fallimentari, l'assenza o la dispersione delle scritture contabili e l'uso delle risorse aziendali per fini estranei costituiscono elementi idonei a integrare bancarotta documentale e per distrazione, salvo prova concreta e corroborata di una giustificazione alternativa (es. furto dei documenti) che vada a confutare specificamente la ricostruzione probatoria
- Nel contestare il dolo nei reati tributari, non è sufficiente richiamare le dichiarazioni dell'imputato: bisogna mettere in luce un errore di diritto o evidenziare elementi probatori specifici che rendano contraddittoria o illogica la motivazione del giudice su quel punto
- Chi invoca la riqualificazione di una fattispecie (es. ricettazione vs incauto acquisto) deve indicare in quale punto la qualificazione giuridica applicata dal giudice sia errata, con riferimenti normativi e argomentazione che dimostrino l'incompatibilità della ricostruzione dei fatti con la fattispecie astratta invocata
- Le decisioni di inammissibilità comportano conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a titolo di ammenda), pertanto è importante valutare la fondatezza giuridica del ricorso prima di proseguire in Cassazione
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