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Sentenza

Sentenza n. 3889/2026 - Roma, Sezione 4

per l’annullamento del comportamento omissivo del Comando Generale della Guardia di Finanza e del provvedimento parziale del Dipartimento Militare di Medicina Legale del 16 ottobre 2025, nonché del provvedimento del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma prot. -OMISSIS- del 29 ottobre 2025, nella parte in cui hanno fornito accoglimento solo parziale all’istanza di accesso del 25 settembre 2025, configurando inadempimento dell’obbligo di ostensione completa della documentazione amministrativa necessaria per verificare il calcolo dei giorni di aspettativa, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202514888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale e comportamento omissivo sull’istanza di accesso del 25 settembre 2025, relativi alla documentazione amministrativa necessaria per verificare il calcolo dei giorni di aspettativa

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nell’ambito del procedimento di riforma per inidoneità al servizio, ha chiesto l’accesso a documenti necessari alla tutela delle proprie prerogative difensive, tra cui la domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018, i prospetti dettagliati delle presenze e assenze e gli atti di verifica e controllo dei periodi di assenza, con le metodologie adottate. Il Dipartimento Militare di Medicina Legale ha consentito l’accesso limitatamente alla documentazione sanitaria; il Comando Generale è rimasto inizialmente silente e il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma ha adottato un provvedimento di accoglimento parziale. In giudizio, l’amministrazione ha depositato i prospetti delle presenze e assenze e gli atti di verifica e controllo, ma non la domanda di licenza straordinaria, sostenendo che, secondo una circolare interna, non sarebbe stata necessaria una domanda formale per la concessione della licenza straordinaria di convalescenza e che l’interessato avrebbe dovuto presentare soltanto la domanda di collocamento in aspettativa.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ordinato alla Guardia di Finanza di ostendere, entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza, la domanda di licenza straordinaria del 12/13 febbraio 2018. Ha respinto la tesi dell’amministrazione secondo cui il documento non sarebbe qualificabile come domanda di licenza, ritenendo irrilevante il nomen iuris utilizzato dal ricorrente: l’amministrazione deve comunque mettere a disposizione il documento richiesto quando esso è nella sua disponibilità ed è necessario per l’esercizio delle prerogative difensive. Quanto ai prospetti delle presenze e assenze e agli atti di verifica e controllo, ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché tali documenti erano stati prodotti in giudizio. Le spese sono state poste a carico della Guardia di Finanza, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    ostensione ex art. 116 c.p.a.

    Il ricorrente ha utilizzato il rito speciale per la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nell’ambito del giudizio sull’accesso, l’amministrazione deve ostendere il documento richiesto quando lo detiene ed esso è necessario all’esercizio delle prerogative difensive dell’istante, anche se il documento è indicato con un nomen iuris non corretto o non coincidente con la qualificazione interna dell’amministrazione.
  • La correttezza della qualificazione giuridica attribuita dall’interessato al documento richiesto non può impedire l’accesso, quando l’amministrazione sia in grado di individuare il documento effettivamente richiesto sulla base del suo contenuto e della funzione probatoria o difensiva perseguita.
  • La produzione in giudizio dei documenti richiesti determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a tali documenti, mentre il giudizio prosegue per quelli non ancora ostesi.
  • Nel giudizio di accesso, la sopravvenuta ostensione solo parziale comporta una decisione differenziata: cessazione della materia del contendere per i documenti prodotti e accoglimento della domanda per i documenti ancora non messi a disposizione.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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