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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43877/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Unicredit impugnava il provvedimento del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di rinvio, aveva parzialmente rigettato la sua opposizione al decreto di esclusione del credito dallo stato passivo. Il credito contestato era costituito da: (i) euro 85.304,50 addebitati sul conto corrente n. 400334972 in data successiva al sequestro, ma collegati all'operatività di un altro conto (n. 102041975) formalmente autorizzato; (ii) euro 925.000,00 derivanti dall'escussione di una polizza fideiussoria prestata dopo il sequestro e controgarantita da pegno. Il Tribunale aveva escluso i crediti ritenendo mancasse una formale autorizzazione alla prosecuzione dell'operatività del secondo conto, non fosse provata l'escussione della fideiussione e che alcune questioni (es.: pegno) fossero precluse per mancata impugnazione del giudice delegato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che: (i) le scritturazioni sul conto n. 400334972 (euro 85.304,50) erano consequenziali all'operatività autorizzata del conto n. 102041975 e pertanto la loro esclusione dal passivo era irragionevole; (ii) la fideiussione, essendo stata costituita in costanza della prosecuzione giudizialmente assentita dell'attività, è prededucibile ai sensi dell'art. 61 comma 3 d.lgs. n.159/2011 e risultava escussa per documentazione prodotta, per cui il diniego di ammissione dell'importo di euro 925.000,00 non era congruo; (iii) la Banca aveva effettivamente impugnato anche il mancato esame del pegno. Per queste ragioni la Corte ha annullato, limitatamente alla statuizione di rigetto parziale dell'opposizione, l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo esame conformemente alle indicazioni fornite.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.59

    Articolo richiamato come base procedurale per il procedimento di verifica dei crediti in materia di misure di prevenzione; il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi di tale norma e la Cassazione ha agito sul piano dell'annullamento e rinvio rispetto alle statuizioni della verifica.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.61, comma 3

    La Corte ha interpretato l'art. 61(3) nel senso che sono prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione": la fideiussione costituita e escussa in corso di prosecuzione giudizialmente assentita dell'attività rientra in tale categoria e beneficia quindi di priorità (prededuzione).

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art.52

    Il giudice delegato aveva escluso l'applicazione delle verifiche previste dall'art. 52 per la posta creditoria relativa alla fideiussione; il Tribunale aveva ritenuto quella esclusione non impugnata e quindi preclusa, mentre la Cassazione ha evidenziato che una pronuncia del giudice delegato favorevole al creditore non comporta obbligo di impugnazione da parte del creditore stesso e deve essere valutata alla stregua delle risultanze (ossia può consolidare il titolo e la tutela del creditore).

Massime di principio

  • La prosecuzione dell'attività d'impresa con assenso giudiziale, anche se non sempre espressamente formalizzata per ogni rapporto, può comportare una tutela anche per scritturazioni su conti collegati se tali movimenti sono consequenziali all'operatività autorizzata.
  • I crediti sorti "in occasione o in funzione" del procedimento di prevenzione possono essere qualificati come prededucibili ai sensi dell'art. 61(3) d.lgs. n.159/2011; ciò vale anche per garanzie prestate ed escusse durante la prosecuzione giudizialmente assentita dell'attività.
  • Se il giudice delegato esprime una valutazione favorevole al creditore (ad es. escludendo l'applicazione di controlli o richiedendo una diversa istruttoria), tale valutazione può non essere interesse a essere impugnata dal creditore; i giudici successivi devono però verificare la coerenza delle risultanze documentali e procedurali prima di disconoscere la tutela già riconosciuta.
  • La documentazione probatoria dell'escussione della garanzia (fideiussione) è decisiva per l'ammissione del credito: se risultano atti che dimostrano l'escussione, il credito garantito può essere ammesso con titolo di preferenza/prededuzione.
  • Le parti devono esaminare e contestare espressamente omissioni rilevanti del giudice delegato (es.: mancata pronuncia sul pegno); tuttavia, quando l'omissione era in tema favorevole al creditore o la questione è stata compresa nell'oggetto dell'opposizione, il giudice di rinvio deve riesaminare la vicenda sostanzialmente e non limitarsi a dichiarare preclusioni formali.
  • Per evitare preclusioni o decisioni sfavorevoli, il creditore dovrà portare in primo grado tutta la documentazione utile (contratti, atti di escussione, scritture contabili che dimostrino la connessione tra rapporti) e, se necessario, impugnare espressamente pronunce del giudice delegato che gli siano sfavorevoli.

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