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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02725/2026 del 07/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consumatore)

La controversia

Una fondazione che gestisce più cliniche aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere la restituzione, ex art. 2033 c.c., di somme pagate a titolo di addizionali provinciali sulle accise dell'energia elettrica fatturate per gli anni 2010 e 2011. La domanda si fondava sull'assunto che l'art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988 fosse incompatibile con la direttiva 2008/118/CE perché l'addizionale non avrebbe avuto una finalità specifica. Il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'impugnazione della fondazione e la domanda restitutoria. La società fornitrice ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) violazione dell'art. 288 TFUE, sostenendo che la corte territoriale avesse creato un improprio effetto "orizzontale verticalizzato" della direttiva tra due privati; (2) violazione della direttiva 2008/118/CE e dell'art. 6 d.l. n. 511/1988, contestando il difetto di finalità specifica dell'addizionale; (3) violazione dell'art. 267 TFUE, per avere attribuito alle sentenze interpretative della Corte di giustizia un'efficacia diversa da quella propria; (4) violazione dell'art. 1 della direttiva 2008/118/CE e dell'art. 6-quater d.l. n. 511/1988, negando di essere legittimata passiva dell'azione di ripetizione perché mero tramite della riscossione verso lo Stato; (5) violazione dell'art. 14 T.U. accise, della direttiva 2008/118/CE e delle norme su rinvio pregiudiziale, con richiesta di rimettere la questione alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando l'impostazione favorevole alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore che abbia riversato al cliente l'addizionale provinciale poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione. La Corte ha richiamato la sopravvenuta pronuncia della Corte di giustizia del 19 giugno 2025 e la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025, affermando che, pur restando la direttiva efficace solo in senso verticale, il consumatore finale che abbia pagato in rivalsa un'imposta indebitamente applicata può agire direttamente contro il venditore ex art. 2033 c.c. per neutralizzare l'onere economico sopportato. Ha inoltre precisato che l'illegittimità della norma interna per contrasto con il diritto UE comporta, nei rapporti solvens-accipiens, la caducazione ex tunc della causa della prestazione. Le spese sono state integralmente compensate per la novità e recente stabilizzazione del quadro giurisprudenziale; è stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 702-bis c.p.c.

    norma processuale utilizzata per l'azione sommaria proposta in primo grado

  • art. 2033 c.c.

    fondamento dell'azione di ripetizione dell'indebito per il recupero delle somme pagate senza causa giustificatrice

  • art. 6, comma 2, d.l. n. 511/1988

    disposizione istitutiva dell'addizionale provinciale sulle accise, ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione in assenza di finalità specifica

  • direttiva 2008/118/CE

    la Corte, in linea con la Corte di giustizia, ne riconosce efficacia solo verticale, ma ammette che il singolo possa far valere l'illegittimità dell'imposta ripercossa per ottenere la neutralizzazione dell'onere economico

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato in appello come violazione del contraddittorio per la decisione fondata su una questione non previamente discussa

  • art. 288 TFUE

    invocato dal ricorrente per negare una pretesa efficacia orizzontale della direttiva nei rapporti tra privati

  • art. 267 TFUE

    richiamato in relazione ai limiti dell'efficacia delle sentenze interpretative della Corte di giustizia e al rinvio pregiudiziale

  • art. 6, comma 1, lett. c), d.l. n. 511/1988

    richiamato tra le disposizioni sull'addizionale provinciale oggetto di scrutinio

  • art. 6-quater d.l. n. 511/1988

    richiamato per contestare il meccanismo di rivalsa/riscossione

  • art. 14 T.U. accise

    richiamato quale norma del sistema dei rimborsi contestata sotto il profilo della compatibilità con il diritto UE

  • art. 1, comma 2, direttiva 2008/118/CE

    parametro europeo rispetto al quale è stata valutata la mancanza di una finalità specifica dell'addizionale

  • art. 1, legge cost. n. 1/1948

    richiamato nel motivo sulla rimessione alla Corte costituzionale

  • art. 23, legge cost. n. 87/1953

    richiamato nel motivo sulla rimessione alla Corte costituzionale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    norma applicata per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

Massime di principio

  • Quando una sovrimposta o addizionale nazionale sull'energia sia stata indebitamente riversata al consumatore finale in forza di una normativa poi ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione, il soggetto che ha effettivamente sopportato l'onere può agire in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. direttamente contro il fornitore che l'ha percepita in rivalsa.
  • La mancanza di efficacia orizzontale della direttiva non impedisce, in presenza di una norma interna incompatibile con il diritto UE e di un pagamento ripercosso al cliente, che il giudice nazionale consenta l'azione restitutoria nei rapporti tra privati, purché ciò avvenga per effetto della caducazione ex tunc della causa del pagamento nel rapporto solvens-accipiens.
  • Le sentenze interpretative della Corte di giustizia operano con la stessa efficacia immediata della disposizione interpretata, ma non possono attribuire alla direttiva una forza diversa da quella che le è propria; il rilievo decisivo, ai fini della tutela restitutoria, è la qualificazione dell'imposta come incompatibile con il diritto dell'Unione e la conseguente eliminazione della sua base causale interna.
  • Nel giudizio di legittimità, il richiamo congiunto a sopravvenienze giurisprudenziali europee e costituzionali può giustificare il rigetto del ricorso e la correzione della motivazione della sentenza impugnata, quando l'esito di merito risulti ormai conforme al diritto vivente consolidatosi nelle more.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiBancario e finanziarioProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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