Sentenza n. 2097/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione nel procedimento avente ad oggetto l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Spagna ai sensi del d. lgs. 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal d. lgs. 28 gennaio 2016, n. 15; e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine stabilito ex art. 117, comma 2, c.p.a. nonché per la nomina di un commissario ad acta incaricato di concludere il procedimento con l’adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Ministero sull’istanza di riconoscimento in Italia del titolo abilitante conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all’estero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha presentato il 17 aprile 2025 un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. Ha dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero e ha chiesto l’ordine giudiziale di provvedere entro un termine stabilito ai sensi dell’art. 117, comma 2, c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. Il giudice ha verificato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione e che il termine di quattro mesi previsto per il procedimento di riconoscimento dei titoli professionali esteri era scaduto alla data di proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza del silenzio-inadempimento e ha accolto il ricorso. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di esaminare la documentazione relativa al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, verificandone la coerenza con la direttiva 2005/36/CE e con la normativa attuativa, e di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il termine è stato ritenuto congruo in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. Il Ministero dovrà valutare l’intero compendio delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificare durata, livello e qualità della formazione, valutare l’eventuale equipollenza del titolo e disporre, ove necessario, misure compensative proporzionate. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta, con facoltà di delega, il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 117, comma 2, c.p.a.
Consente al giudice, in caso di silenzio-inadempimento, di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e di prevedere le conseguenze dell’ulteriore inerzia.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Prevede che l’autorità competente adotti il provvedimento di riconoscimento del titolo professionale estero entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.
d.lgs. 15/2016
Ha modificato il d.lgs. 206/2007 in attuazione della direttiva 2013/55/UE, incidendo sulla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali.
direttiva 2005/36/CE
Impone di valutare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro considerando le competenze complessivamente acquisite e prevedendo, ove necessario, misure compensative proporzionate.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Consente l’adozione di misure compensative quando sussistano differenze rilevanti tra la formazione posseduta e quella richiesta nello Stato ospitante.
art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022
Individua la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, cui il giudice riferisce la competenza amministrativa nel procedimento.
Massime di principio
- Quando la normativa assegna all’autorità competente un termine di quattro mesi per il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in altro Stato membro, la scadenza del termine senza l’adozione di un provvedimento espresso integra silenzio-inadempimento.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, anche superiore al termine ordinario, quando la complessità e l’elevato numero di istanze analoghe giustifichino tale modulazione.
- Nel valutare il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea, l’amministrazione deve considerare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, comprese quelle derivanti dall’esperienza professionale, e non può limitarsi a un confronto meramente formale dei titoli.
- L’autorità competente deve verificare l’equivalenza della formazione estera e, qualora rilevi differenze colmabili, deve valutare l’adozione di misure compensative opportune e proporzionate, anziché respingere automaticamente l’istanza.
- In caso di persistente inerzia successiva all’ordine giudiziale di provvedere, il giudice può nominare un commissario ad acta, eventualmente con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine per la conclusione del procedimento.
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