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Sentenza

Sentenza n. 372/2026 - Salerno, Sezione 3

per l'annullamento dell’ordinanza prot. n. -OMISSIS-, a firma del Responsabile AEQ Sviluppo Economico, SUAP e Patrimonio, del Comune di Eboli;

Giustizia amministrativa202500516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Eboli aveva revocato la sua autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre, sulla base di una richiesta dei Carabinieri. Il provvedimento contestava alla società di avere consentito a soggetti collegati a un'impresa destinataria di interdittiva antimafia di svolgere abusivamente attività funeraria, utilizzando personale non autorizzato e un veicolo funebre dell'impresa ricorrente. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione dell'art. 52 del regolamento comunale di polizia mortuaria e della legge regionale n. 12/2001, l'eccesso di potere per carenza del presupposto e della motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, disparità di trattamento, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà e perplessità, nonché la violazione dei principi di lealtà e cooperazione. La ricorrente ha sostenuto che i funerali erano stati regolarmente eseguiti dalla propria impresa, con la supervisione di un proprio dipendente, e che uno di essi era stato fatturato da altra impresa, deducendo inoltre il venir meno di fatto delle ragioni dell'interdittiva antimafia a carico dell'impresa collegata. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e dei principi del giusto procedimento, buon andamento e imparzialità, per omessa comunicazione di avvio del procedimento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem dell'ordinanza, che aveva recepito la nota dei Carabinieri contenente gli accertamenti e gli elementi posti a fondamento della revoca. La ricorrente non aveva contestato la presenza di un soggetto quale referente operativo dell'impresa collegata durante i due funerali verificati; la fatturazione di uno dei servizi non è stata ritenuta decisiva, poiché permanevano il ruolo operativo del soggetto e l'utilizzo di un veicolo funebre dell'impresa ricorrente. Tali elementi consentivano di ritenere che la società avesse consentito la prosecuzione abusiva dell'attività funeraria da parte di soggetti operanti attraverso un'impresa colpita da interdittiva antimafia, in violazione della disciplina regionale. Il giudice ha inoltre escluso che l'interdittiva avesse perso efficacia per il mero decorso dei fatti o per la cessazione dell'impresa da cui erano derivate le controindicazioni, rilevando che, in assenza di aggiornamento prefettizio, l'informazione antimafia interdittiva continua a produrre effetti. È stata altresì ritenuta legittima la revoca in relazione all'utilizzo di personale non regolarmente inquadrato e alle violazioni della normativa lavoristica e di sicurezza. La censura sulla mancata comunicazione di avvio è stata respinta perché l'ordinanza aveva natura sanzionatoria ed era vincolata: la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un esito diverso. Le spese sono state integralmente compensate per la novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    motivazione per relationem

    La motivazione per relationem è una tecnica redazionale pienamente ammissibile, in particolare quando il provvedimento richiama atti istruttori o pareri, purché le ragioni della decisione risultino conoscibili attraverso il richiamo effettuato.

  • art. 7 l. 241/1990

    comunicazione di avvio del procedimento

    La mancata comunicazione di avvio non determina l'illegittimità dell'atto quando il provvedimento è vincolato e l'interessato non avrebbe potuto incidere sull'esito finale.

  • art. 1, comma 3, Allegato A, l.r. Campania n. 12/2001

    La disposizione è stata ritenuta ostativa alla prosecuzione, tramite altra impresa, dell'attività funeraria esercitata abusivamente da soggetti colpiti da interdittiva antimafia.

  • art. 52 regolamento comunale di polizia mortuaria

    La violazione delle norme comunali in materia di personale e organizzazione dell'attività funebre concorre a giustificare la revoca dell'autorizzazione.

  • art. 8-bis, comma 5, lett. d), l.r. Campania n. 12/2001

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore fondamento dell'interdizione dall'attività funebre per inosservanza delle norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza.

  • d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    La normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è stata richiamata in relazione all'utilizzo di personale non regolarmente inquadrato.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento richiama atti istruttori o pareri il cui contenuto consente di ricostruire le ragioni della decisione; non è necessario riprodurre integralmente nell'atto finale tutti gli elementi dell'istruttoria.
  • In assenza di un aggiornamento o di una revoca da parte dell'autorità prefettizia competente, un'informazione antimafia interdittiva continua a produrre effetti giuridici e può essere utilizzata dall'amministrazione per valutare l'abusività della prosecuzione dell'attività economica tramite soggetti o imprese collegati.
  • La presenza di un soggetto operativo riconducibile a un'impresa interdetta, unitamente all'utilizzo di mezzi dell'impresa autorizzata, può costituire elemento sufficiente per ritenere che quest'ultima abbia consentito la prosecuzione abusiva dell'attività funeraria dell'impresa colpita da interdittiva.
  • Quando la revoca dell'autorizzazione ha natura sanzionatoria ed è vincolata, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non comporta l'annullamento dell'atto se la partecipazione dell'interessato non avrebbe potuto determinare un esito diverso.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicità

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