Sentenza n. 112/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Conservatorio di nomina della controinteressata alla cattedra di COTP/06, a tempo determinato, dal mese di marzo 2025 fino al mese di ottobre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusa l'eventuale adozione della graduatoria del Conservatorio di Palermo, in luogo di quella del Conservatorio di Salerno; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere nominata, in quanto 18° classificata nella graduatoria del Conservatorio di Salerno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di individuazione con cui il Conservatorio di Trieste ha nominato una candidata, per l'anno accademico 2024/2025, sulla cattedra a tempo determinato COTP/06 utilizzando la graduatoria del Conservatorio di Palermo
Esito
Favorevole al resistente (conservatorio)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nomina della controinteressata, chiedendo anche l'accertamento del proprio diritto alla nomina in quanto collocata al 18° posto, ritenuto primo posto utile, nella graduatoria del Conservatorio di Salerno. Ha dedotto cinque motivi: la graduatoria del Conservatorio di Palermo sarebbe scaduta il 31 ottobre 2024 e il successivo atto del direttore, pubblicato il 28 novembre 2024, non avrebbe potuto ripristinarne retroattivamente l'efficacia; difetto di motivazione dell'atto di nomina, per mancata esplicitazione delle ragioni della scelta della graduatoria di Palermo; lesione del legittimo affidamento derivante dalla propria posizione nella graduatoria di Salerno; violazione della normativa ministeriale per l'utilizzo di una graduatoria asseritamente scaduta in luogo di quella vigente di Salerno; esercizio arbitrario del potere discrezionale nella scelta della candidata nominata. La ricorrente ha inoltre lamentato la mancata risposta all'istanza di accesso agli atti e ha richiamato una nomina effettuata per il successivo anno accademico 2025/2026, deduzione ritenuta estranea all'oggetto del giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto assorbente la questione della validità della graduatoria del Conservatorio di Palermo: il bando prevedeva espressamente una validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, sicché la graduatoria era vigente anche per l'anno 2024/2025 e risultava utilizzabile alla data dell'atto di individuazione dell'11 febbraio 2025. Il provvedimento ministeriale del 28 ottobre 2024 stabiliva infatti che fossero utilizzabili le graduatorie vigenti secondo la durata prevista dal bando originario. Il TAR ha valorizzato anche la risposta del Conservatorio di Palermo, che aveva confermato la validità triennale con scadenza al 31 ottobre 2025, nonché il decreto del 28 novembre 2024, con cui il direttore aveva annullato in autotutela le precedenti disposizioni che avevano ridotto la durata a biennale e aveva formalmente ripristinato, con efficacia ex tunc, la validità triennale. Tale decreto non era stato impugnato e i suoi effetti si erano pertanto consolidati; le contestazioni sulla sua efficacia avrebbero dovuto essere rivolte contro quel provvedimento. È stata respinta anche la censura di difetto di motivazione, poiché il Consiglio Accademico del Conservatorio di Trieste aveva previamente stabilito criteri univoci per l'utilizzo delle graduatorie, privilegiando lo scorrimento di graduatorie già utilizzate l'anno precedente se ancora vigenti e, in subordine, le graduatorie più recenti o con maggiore vigenza, in conformità alle indicazioni ministeriali. Non è stata riconosciuta alcuna lesione dell'affidamento della ricorrente: la graduatoria di Salerno non era stata formalmente adottata dal Conservatorio di Trieste, ma acquisita solo in via prudenziale, e, anche qualora la graduatoria di Palermo fosse stata inefficace, secondo i criteri predeterminati sarebbe stata preferibile la graduatoria di Bologna, più recente di quella di Salerno. La questione relativa all'anno accademico 2025/2026 è stata dichiarata estranea al thema decidendum. Le spese sono state compensate per la natura della controversia.
Norme richiamate
Art. 6 del bando del Conservatorio di Palermo
Le graduatorie pubblicate saranno valide a partire per l'anno accademico 2022/2023 e con validità triennale
La graduatoria del Conservatorio di Palermo aveva validità triennale e risultava quindi vigente anche per l'anno accademico 2024/2025.
Provvedimento MUR 28 ottobre 2024, prot. n. 0014764
Le graduatorie d’istituto utilizzabili sono quelle vigenti, ossia quelle la cui vigenza al momento della stipula del contratto è prevista dal bando originario.
Nel reclutamento del personale a tempo determinato devono essere utilizzate le graduatorie ancora vigenti secondo la durata stabilita dal bando originario.
Provvedimento MUR 28 ottobre 2024, prot. n. 0014764
Il ricorso a graduatorie di altre istituzioni necessita che venga previamente definito dal Consiglio Accademico un criterio univoco per il ricorso a queste ultime.
L'utilizzo di graduatorie di altre istituzioni presuppone la previa definizione di un criterio univoco da parte del Consiglio Accademico.
Art. 1, comma 149, legge 27 dicembre 2019
La disposizione era stata richiamata in precedenti atti per sostenere la durata biennale delle graduatorie, poi superati dal decreto del direttore del Conservatorio di Palermo che ha ripristinato la validità triennale prevista dal bando.
Massime di principio
- La validità di una graduatoria per il reclutamento a tempo determinato deve essere determinata, al momento della stipula del contratto, sulla base della durata prevista dal bando originario; un atto successivo che ripristini la durata originariamente prevista non costituisce necessariamente una proroga, qualora elimini un precedente atto che aveva illegittimamente ridotto tale durata.
- Un provvedimento amministrativo non impugnato, i cui effetti incidono sulla validità di una graduatoria e sulla posizione dei candidati, si consolida; le contestazioni dirette a rimuoverne gli effetti devono essere rivolte contro quel provvedimento, non possono essere utilmente fatte valere soltanto contro il successivo atto di nomina.
- Quando un'amministrazione utilizza graduatorie formate da altre istituzioni, deve previamente stabilire criteri univoci e verificabili di scelta, quali la preferenza per graduatorie già utilizzate e ancora vigenti o, in subordine, per quelle più recenti; l'applicazione di tali criteri soddisfa l'esigenza di motivazione della scelta della graduatoria.
- L'inserimento di una candidata in una graduatoria acquisita dall'amministrazione, senza formale adozione della graduatoria ai fini delle nomine, non attribuisce di per sé un diritto alla nomina né un affidamento tutelabile, soprattutto quando l'amministrazione abbia stabilito criteri che avrebbero condotto comunque alla preferenza per una graduatoria diversa e più recente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 93/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 94/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 95/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 96/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 97/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 27 mar 2026Sentenza n. 98/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →