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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1877

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1877 della Commissione, del 1o luglio 2024, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cochinillo de Segovia] (IGP)

Normativa europea32024R1877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione registra ufficialmente il nome "Cochinillo de Segovia" come IGP nel registro unionale. La Commissione applica ancora il regolamento (UE) n. 1151/2012, in virtù delle norme transitorie del regolamento (UE) 2024/1143, perché la domanda era già stata pubblicata prima del 13 maggio 2024. Non essendo stata presentata alcuna opposizione nei termini, la registrazione è disposta con efficacia generale nell’Unione.

Iscrizione del nome "Cochinillo de Segovia" nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Cochinillo de Segovia" come indicazione geografica protetta per il prodotto agricolo/alimentare oggetto della domanda presentata dalla Spagna. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; riguarda la fase finale della procedura di registrazione avviata e pubblicata per l’opposizione prima del 13 maggio 2024. Non disciplina requisiti di produzione o controlli nel merito oltre alla registrazione del nome.

Registrazione della IGP "Cochinillo de Segovia"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1877 della Commissione dispone l’iscrizione del nome "Cochinillo de Segovia" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta (IGP). Si tratta di un atto di registrazione conclusivo della procedura amministrativa di riconoscimento a livello unionale.

Contesto normativo e regime transitorio

La Commissione opera sulla base del regolamento (UE) n. 1151/2012, richiamato come fondamento giuridico dell’atto, in particolare l’articolo 52, paragrafo 2. Il considerando 1 spiega che, sebbene il regolamento (UE) 2024/1143 abbia abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012, quest’ultimo continua ad applicarsi alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute dalla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale ai fini dell’opposizione prima del 13 maggio 2024, in forza dell’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del nuovo regolamento.

Domanda presentata e pubblicazione per opposizione

Il considerando 2 chiarisce che la domanda di registrazione del nome "Cochinillo de Segovia" è stata presentata dalla Spagna e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La pubblicazione costituisce il passaggio procedurale che consente ai terzi interessati di presentare opposizione entro i termini previsti.

Mancata opposizione e conseguenza giuridica

Il considerando 3 rileva che alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Contenuto dispositivo

L’articolo 1 stabilisce in modo diretto che il nome "Cochinillo de Segovia" (IGP) è registrato. Non sono introdotte ulteriori condizioni sostanziali, deroghe o obblighi specifici nel testo dell’atto, che ha natura essenzialmente esecutiva e costitutiva della protezione del nome.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e regime transitorio

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Il considerando 1 richiama l’articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1151/2012 ma ne mantiene l’applicazione alle domande di registrazione delle indicazioni geografiche ricevute e pubblicate nella Gazzetta ufficiale per fini di opposizione prima del 13 maggio 2024.

Domanda di registrazione e pubblicazione

Il considerando 2 indica che la domanda di registrazione del nome "Cochinillo de Segovia" come indicazione geografica protetta, presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Mancata opposizione e registrazione

Secondo il considerando 3, non essendo stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome deve essere registrato. L’articolo 1 dispone quindi la registrazione del nome "Cochinillo de Segovia" (IGP).

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariregimi di qualitàregistrazione e tutela delle denominazioni

Testo integrale

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