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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1810

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione, del 1o luglio 2024, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

Normativa europea32024R1810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 come additivo per mangimi per tutte le specie animali, confermando le condizioni già in essere e aggiornando la disciplina dell’atto di autorizzazione precedente. La Commissione si fonda sulla valutazione favorevole dell’EFSA, che ha confermato la sicurezza del preparato per animali, consumatori e ambiente alle condizioni autorizzate, pur segnalando rischi di sensibilizzazione respiratoria per gli utilizzatori. Viene inoltre modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 con la soppressione della voce corrispondente, e sono previste misure transitorie per lo smaltimento delle scorte.

Rinnovo dell’autorizzazione, come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 e modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica al preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 (già identificato come Lactobacillus buchneri DSM 22501) utilizzato come additivo per mangimi, nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio. Riguarda i mangimi destinati a tutte le specie animali nell’Unione europea; prevede inoltre misure transitorie per i prodotti fabbricati ed ეტichettati prima del 22 luglio 2025, conformi alla disciplina precedente al 22 luglio 2024. Non emergono esclusioni settoriali specifiche oltre alle condizioni d’uso fissate nell’allegato.

Rinnovo dell’autorizzazione del preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1810 della Commissione rinnova l’autorizzazione di un preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501, già autorizzato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e le relative procedure di rinnovo.

La Commissione motiva il rinnovo sulla base del parere EFSA dell’11 dicembre 2023, che conferma la sicurezza del preparato per animali, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. Viene tuttavia evidenziato un profilo di rischio per gli utilizzatori, in particolare la sensibilizzazione delle vie respiratorie, con conseguente necessità di misure di protezione specifiche.

Ambito di applicazione e inquadramento normativo

Il regolamento riguarda esclusivamente il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 come additivo per mangimi, destinato a tutte le specie animali. Il preparato rientra nella categoria degli additivi tecnologici e nel gruppo funzionale degli additivi per l’insilaggio.

L’intervento normativo è adottato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, e tiene conto della domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, corredata dalla documentazione richiesta dall’articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento.

Valutazione scientifica e presupposti del rinnovo

La Commissione richiama il parere EFSA che conclude per la permanenza delle condizioni di sicurezza del preparato. In particolare:

  • il preparato continua a essere sicuro per tutte le specie animali;
  • è sicuro per i consumatori e per l’ambiente;
  • non è irritante per la pelle o per gli occhi, con supporto di maltodestrina;
  • deve essere considerato sensibilizzante delle vie respiratorie;
  • non sono state tratte conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea.

L’EFSA ha inoltre ritenuto non necessaria una nuova valutazione di efficacia, poiché la domanda di rinnovo non proponeva modifiche o integrazioni delle condizioni dell’autorizzazione iniziale tali da incidere sull’efficacia del prodotto.

Condizioni di autorizzazione e obblighi operativi

L’allegato del regolamento definisce le condizioni concrete di utilizzo del preparato. Il prodotto deve contenere almeno 5 × 10^10 CFU/g di additivo ed è presentato in forma solida.

Sono previste le seguenti prescrizioni operative:

  • nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione;
  • la dose minima, se l’additivo non è impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, è pari a 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco;
  • gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori;
  • se i rischi non possono essere eliminati con tali procedure e misure, additivo e premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per la pelle e per le vie respiratorie.

Metodo di analisi e identificazione

L’allegato indica i metodi di analisi ritenuti applicabili:

  • per il conteggio nell’additivo per mangimi: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di agar MRS (EN 15787);
  • per l’identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE), CEN/TS 17697, oppure metodi di sequenziamento del DNA.

Il testo richiama anche la disponibilità di ulteriori informazioni tecniche presso il laboratorio di riferimento.

Modifica dell’atto precedente

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 sopprimendo la voce 1k20738 relativa a "Lactobacillus buchneri DSM 22501". La soppressione è coerente con il rinnovo dell’autorizzazione disposto dal nuovo regolamento.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sulle imprese e consentire l’adeguamento alla nuova disciplina, l’articolo 3 prevede una clausola transitoria. Il preparato e i mangimi che lo contengono, se prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 22 luglio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 22 luglio 2034.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’autorizzazione

L’articolo 1 rinnova l’autorizzazione del preparato indicato nell’allegato, nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l’insilaggio", alle condizioni specificate nell’allegato stesso. Il rinnovo riguarda il preparato di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501 con tenore minimo di 5 × 10^10 CFU/g di additivo in forma solida.

Valutazione di sicurezza e condizioni d’uso

I considerando richiamano il parere EFSA dell’11 dicembre 2023, secondo cui il preparato resta sicuro per tutte le specie animali, per i consumatori e per l’ambiente alle condizioni attualmente autorizzate. L’EFSA ha ritenuto il prodotto non irritante per pelle e occhi, ma sensibilizzante delle vie respiratorie; non sono state tratte conclusioni sulla sensibilizzazione cutanea. La Commissione impone inoltre misure di protezione per gli utilizzatori, senza pregiudizio per le ulteriori norme UE in materia di sicurezza dei lavoratori.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013

L’articolo 2 sopprime nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1113/2013 la voce 1k20738 relativa a "Lactobacillus buchneri DSM 22501", in coerenza con il nuovo atto di rinnovo.

Misure transitorie

L’articolo 3 consente che il preparato e i mangimi che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 22 luglio 2025 conformemente alle regole applicabili prima del 22 luglio 2024, possano continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Composizione, analisi e prescrizioni operative

L’allegato specifica che il preparato è costituito da cellule vitali di Lentilactobacillus buchneri DSM 22501; indica il metodo di analisi per il conteggio nell’additivo (diffusione su piastra con agar MRS, EN 15787) e per l’identificazione (PFGE, CEN/TS 17697, oppure metodi di sequenziamento del DNA). Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione; se l’additivo non è usato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l’insilaggio, la dose minima è 1 × 10^8 CFU/kg di materiale fresco. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale per pelle e vie respiratorie.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 22 luglio 2034.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

Testo integrale

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