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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1872

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1872 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del rischio di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e le classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1872

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, che contiene le tabelle di corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013. L’intervento è reso necessario dall’evoluzione di alcune scale di rating, dall’estensione dei rating a nuovi segmenti di mercato, dalla cancellazione di tre ECAI e da cambi di denominazione o di simboli di rating di alcune agenzie registrate. Il nuovo allegato sostituisce integralmente il precedente elenco/correlazione e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi di merito di credito ai fini del trattamento prudenziale del rischio di credito.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi e, più in generale, ai soggetti che utilizzano il regolamento (UE) n. 575/2013 per il calcolo dei requisiti prudenziali relativi al rischio di credito, nella misura in cui fanno affidamento sulle valutazioni emesse da agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI). Incide sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, sostituendone l’allegato III; riguarda quindi le corrispondenze tra rating e classi di merito di credito nell’ambito UE, con effetto diretto e obbligatorio in tutti gli Stati membri. Il testo è rilevante ai fini SEE.

Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1872 della Commissione interviene sul sistema di riconoscimento prudenziale dei rating esterni utilizzato ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013. Esso aggiorna l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799, adeguando le corrispondenze tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito rilevanti per il rischio di credito.

Contesto e motivi dell’intervento

La Commissione richiama l’evoluzione intervenuta dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005: in alcuni casi sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi alla base dei rating; in altri casi le ECAI hanno ampliato la propria attività a nuovi segmenti di mercato, introducendo nuove scale o nuovi tipi di rating. Inoltre, tre ECAI precedentemente contemplate sono state depennate, mentre altre hanno modificato denominazione o simboli di rating. L’aggiornamento dell’allegato è quindi funzionale a mantenere allineato il quadro prudenziale alle informazioni di mercato effettivamente utilizzate dalle agenzie.

Base giuridica

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 136, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina la necessità di specificare l’attribuzione delle valutazioni delle ECAI alle classi di merito di credito. Il richiamo ai regolamenti sulle autorità europee di vigilanza e al regolamento (CE) n. 1060/2009 conferma il collegamento con il sistema europeo di registrazione e vigilanza delle agenzie di rating.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799. Il nuovo allegato contiene le tabelle di corrispondenza per ciascuna ECAI e per le diverse tipologie di rating: lungo termine, breve termine, emissioni, emittenti, solidità finanziaria, assicurazioni, controparti e, in alcuni casi, ulteriori categorie specifiche (ad esempio rating per PMI, mid market, risoluzione di enti finanziari, perdite attese).

Tra le agenzie menzionate figurano, a titolo esemplificativo, A.M. Best, ARC Ratings, ASSEKURATA, Banca di Francia, BCRA, Capital Intelligence, Cerved, Creditreform, CRIF, DBRS, Egan-Jones, EthiFinance, EuroRating, Fitch Ratings Ireland, GBB-Rating, HR Ratings de México, ICAP CRIF, INBONIS, Japan Credit Rating Agency, Kroll Bond Rating Agency Europe, modeFinance, Moody’s, Nordic Credit Rating, Scope Ratings e S&P Global Ratings Europe. Per ciascuna sono riportate le classi di rating associate alle classi di merito di credito da 1 a 6.

Effetti pratici per gli operatori

Per banche e altri soggetti soggetti alla disciplina prudenziale, il regolamento incide sul modo in cui i rating esterni possono essere tradotti nelle classi di merito di credito utilizzate per il calcolo dei requisiti patrimoniali. In concreto, gli operatori devono fare riferimento al nuovo allegato III per verificare l’associazione corretta tra i simboli di rating dell’ECAI prescelta e le classi prudenziali pertinenti.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è direttamente applicabile negli Stati membri e, come regolamento di esecuzione, opera senza necessità di misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 136, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013. La finalità è aggiornare le tabelle di corrispondenza tra rating ECAI e classi di merito di credito previste per il rischio di credito, mantenendo coerente il sistema prudenziale con le evoluzioni intervenute nelle scale di rating delle agenzie.

Sostituzione dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799

L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 è modificato mediante sostituzione integrale dell’allegato III con il testo allegato al nuovo regolamento. Ne consegue l’aggiornamento complessivo delle tabelle di corrispondenza per tutte le ECAI elencate nel nuovo allegato.

Aggiornamento delle corrispondenze per mutamenti nelle scale di rating

Il regolamento prende atto che, dopo le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2005, per alcune ECAI sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi delle valutazioni, sono emerse ulteriori informazioni e vi sono stati sviluppi qualitativi. Inoltre, alcune ECAI hanno esteso i rating a nuovi segmenti di mercato, introducendo nuove scale e nuovi tipi di rating; per tali ragioni le corrispondenze vengono aggiornate.

Eliminazione delle corrispondenze per ECAI depennate

Poiché tre ECAI per le quali il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 prevedeva già una corrispondenza sono state depennate, il regolamento elimina le relative tabelle di associazione. L’intervento è motivato dall’esigenza, richiamata dall’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, di specificare l’attribuzione delle valutazioni a tutte le ECAI rilevanti.

Adeguamento per cambi di denominazione e simboli di rating

Due ECAI registrate ai sensi degli articoli da 14 a 18 del regolamento (CE) n. 1060/2009 hanno cambiato denominazione; un’altra ECAI registrata ha modificato i simboli utilizzati per indicare le categorie delle proprie scale di rating. Il regolamento aggiorna quindi le corrispondenze per riflettere i nuovi nomi e i simboli effettivamente utilizzati.

Nuovo allegato III: tabelle di corrispondenza per le ECAI

L’allegato sostitutivo elenca, per ciascuna ECAI, le scale di rating e la loro associazione alle classi di merito di credito da 1 a 6. Sono ricomprese, tra le altre, agenzie come A.M. Best, ARC Ratings, ASSEKURATA, Banca di Francia, BCRA, Capital Intelligence, Cerved, Creditreform, CRIF, DBRS, Egan-Jones, EthiFinance, EuroRating, Fitch, GBB-Rating, HR Ratings, ICAP CRIF, INBONIS, Japan Credit Rating Agency, Kroll Bond Rating Agency Europe, modeFinance, Moody’s, Nordic Credit Rating, Scope Ratings e S&P Global Ratings Europe.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materievigilanza bancariarequisiti prudenzialirating del creditomercati finanziari

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