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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1808

Regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda la data di applicazione dei tenori massimi inferiori per gli sclerozi della Claviceps spp. e gli alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti

Normativa europea32024R1808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) 2023/915, che fissa i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, per posticipare l’applicazione di limiti più restrittivi relativi agli sclerozi e agli alcaloidi della Claviceps spp. La Commissione motiva il rinvio con l’aumento della diffusione di tali contaminanti nei cereali, dovuto alle condizioni climatiche, e con l’esigenza di evitare perturbazioni del commercio. Viene inoltre introdotta una disciplina transitoria che consente agli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima delle nuove date di restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.

Modifica il regolamento (UE) 2023/915 rinviando la data di applicazione di alcuni tenori massimi più bassi per sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. negli alimenti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato alimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/915, in particolare chicchi di segale non trasformati, prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca, prodotti di macinazione della segale e segale immessa sul mercato per il consumatore finale. Incide sulla disciplina dei contaminanti negli alimenti nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede una clausola transitoria per gli alimenti già legalmente immessi sul mercato prima delle nuove date di applicazione.

Modifica del regolamento (UE) 2023/915 sui contaminanti alimentari

Il regolamento (UE) 2024/1808 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2023/915, che stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, con particolare riferimento agli sclerozi e agli alcaloidi della Claviceps spp. La finalità è differire l’applicazione di alcuni limiti più severi, in ragione dell’impossibilità, allo stato, di raggiungerli in modo generalizzato a causa dell’aumento della diffusione dei contaminanti nei cereali connesso alle condizioni climatiche.

Contesto e motivazione dell’intervento

La Commissione richiama le consultazioni svolte con Stati membri e parti interessate per monitorare i progressi verso i nuovi tenori massimi e valutarli alla luce delle pratiche agricole, nonché di fattori climatici e ambientali. Dall’esame delle informazioni raccolte è emerso che i nuovi limiti più bassi non risultano ancora raggiungibili per alcune matrici cerealicole, motivo per cui si è ritenuto opportuno rinviare le relative date di applicazione.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda gli alimenti disciplinati dal regolamento (UE) 2023/915, in particolare:

  • chicchi di segale non trasformati;
  • prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca;
  • prodotti di macinazione della segale;
  • segale immessa sul mercato per il consumatore finale. Il regolamento ha portata generale, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e include una disciplina transitoria per gli alimenti già immessi legittimamente sul mercato prima delle nuove date.

Modifiche all’articolo 10 del regolamento (UE) 2023/915

L’articolo 10, paragrafo 1, viene riscritto nella parte in cui consente agli alimenti immessi legalmente sul mercato prima delle date di applicazione dei nuovi tenori massimi di restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Vengono aggiunte tre nuove lettere:

  • lettera l): 1 luglio 2024 per gli alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1;
  • lettera m): 1 luglio 2025 per gli sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2;
  • lettera n): 1 luglio 2028 per gli alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.

Nuovi tenori massimi nell’allegato I

L’allegato del regolamento interviene sui valori massimi di contaminazione previsti nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915:

  • per gli sclerozi della Claviceps spp. nei chicchi di segale non trasformati, il limite è ridotto da 0,5 a 0,2, con applicazione dal 1 luglio 2025;
  • per gli alcaloidi della Claviceps spp. nei prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca, il limite scende da 100 a 50 dal 1 luglio 2024;
  • per i prodotti di macinazione del frumento con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca, viene introdotto un nuovo punto 1.8.2.1 bis con limite da 100 a 50 dal 1 luglio 2028;
  • per i prodotti di macinazione della segale e per la segale immessa sul mercato per il consumatore finale, il limite passa da 500 a 250 dal 1 luglio 2028.

Disciplina transitoria per i prodotti già commercializzati

Per evitare effetti perturbativi sul commercio di alimenti derivati da cereali raccolti prima delle nuove date, il regolamento consente ai prodotti legalmente immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione dei nuovi limiti di restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza. Si tratta di una clausola di salvaguardia che attenua l’impatto immediato dei nuovi standard quantitativi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinvio della data di applicazione dei nuovi tenori massimi

L’articolo 1 modifica l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/915, aggiungendo tre nuove date rilevanti per la commercializzazione degli alimenti immessi sul mercato prima dell’entrata in applicazione dei nuovi limiti: 1 luglio 2024 per gli alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.2.1; 1 luglio 2025 per gli sclerozi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punto 1.8.1.2; 1 luglio 2028 per gli alcaloidi della Claviceps spp. di cui all’allegato I, punti 1.8.2.1 bis e 1.8.2.3.

Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato

Gli alimenti legalmente immessi sul mercato anteriormente alle date di applicazione dei nuovi tenori massimi possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o, se del caso, fino alla data di scadenza.

Nuovi tenori massimi nell’allegato I del regolamento 2023/915

L’allegato del regolamento 2024/1808 sostituisce/integra i punti dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915: per i chicchi di segale non trasformati, il limite per gli sclerozi della Claviceps spp. passa da 0,5 a 0,2 a decorrere dal 1 luglio 2025; per i prodotti di macinazione di orzo, spelta e avena (con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca) il limite per gli alcaloidi della Claviceps spp. passa da 100 a 50 a decorrere dal 1 luglio 2024; per i prodotti di macinazione del frumento (con tenore di ceneri inferiore a 900 mg/100 g nella materia secca) viene introdotto il nuovo punto 1.8.2.1 bis con limite da 100 a 50 a decorrere dal 1 luglio 2028; per i prodotti di macinazione della segale e per la segale immessa sul mercato per il consumatore finale il limite per gli alcaloidi della Claviceps spp. passa da 500 a 250 a decorrere dal 1 luglio 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentaridiritto alimentaremercato interno

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