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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1825

Regolamento (UE) 2024/1825 della Commissione, del 1 luglio 2024, relativo all'introduzione e alla gestione di un contingente tariffario per lo zucchero a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina

Normativa europea32024R1825

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reintroduce il contingente tariffario per lo zucchero originario dell'Ucraina sospeso dal regolamento (UE) 2024/1392 e disciplina un nuovo contingente per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025. La misura deriva dall'attivazione della salvaguardia automatica prevista dall'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, a seguito del superamento della soglia di importazioni cumulativamente rilevante. Il contingente è gestito secondo il criterio cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali e richiede il rispetto delle regole di origine del protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina.

Introduzione e gestione di un contingente tariffario per lo zucchero originario dell'Ucraina, in attuazione della clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di zucchero originario dell'Ucraina, classificato ai codici NC indicati nell'allegato, ai fini del trattamento preferenziale nell'ambito dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Incide sulla gestione doganale del contingente tariffario n. 09.6704, sospeso e poi reintrodotto fino al 31 dicembre 2024, e del nuovo contingente applicabile dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025. È esclusa l'applicazione oltre il 5 giugno 2025, in coerenza con la durata del regolamento (UE) 2024/1392.

Introduzione e gestione di un contingente tariffario per lo zucchero originario dell'Ucraina

Il regolamento dà attuazione alla clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 in relazione alle importazioni di zucchero dall'Ucraina. La Commissione constata che i volumi cumulativi importati dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la media aritmetica di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1392, rendendo necessario reintrodurre il contingente sospeso e definire un nuovo contingente per il periodo successivo.

Presupposto della misura e rapporto con il regolamento (UE) 2024/1392

Il considerando rilevante è che il regolamento (UE) 2024/1392 aveva sospeso tutti i contingenti tariffari istituiti dall'allegato I-A dell'accordo di associazione UE-Ucraina, consentendo l'importazione nell'Unione senza dazi doganali dei prodotti interessati. Per alcune categorie sensibili, tra cui lo zucchero, è stata tuttavia prevista una salvaguardia automatica da attivare quando i volumi cumulativi di importazione dal 1° gennaio 2024 raggiungono la media aritmetica delle importazioni registrate nel periodo 1° luglio-31 dicembre 2021, nel 2022 e nel 2023.

Reintroduzione del contingente sospeso

L'articolo 1 stabilisce che il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.6704, sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, è reintrodotto fino al 31 dicembre 2024. Si tratta della reattivazione della misura tariffaria sospesa per effetto del superamento della soglia prevista dalla clausola di salvaguardia.

Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

L'articolo 2 prevede che, dal 1° gennaio 2025, si applichi il contingente tariffario indicato nell'allegato, introdotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392. Per lo zucchero, l'allegato riporta il numero d'ordine 09.6728, un quantitativo pari a 109 438 620 kg e un dazio doganale di 0 EUR. Il periodo contingentale va dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025.

Gestione doganale del contingente

L'articolo 3 rinvia al sistema di gestione cronologica delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica dello zucchero. La gestione avviene secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano le modalità di amministrazione dei contingenti tariffari nell'ambito del codice doganale dell'Unione.

Requisiti di origine e trattamento preferenziale

Per beneficiare del contingente, l'articolo 4 richiede che i prodotti siano conformi alle norme di origine contenute nel protocollo I dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. L'allegato specifica inoltre che è necessaria la prova di origine e la richiesta di trattamento preferenziale prevista da tale protocollo.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, così da consentire il rispetto dei termini indicati dal regolamento (UE) 2024/1392. La sua applicazione cessa il 5 giugno 2025, in coerenza con la durata di applicazione del regolamento quadro cui dà esecuzione.

Disposizioni principali

Reintroduzione del contingente sospeso

L'articolo 1 reintroduce fino al 31 dicembre 2024 il contingente tariffario n. 09.6704, che era stato sospeso dall'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392.

Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

L'articolo 2 stabilisce che il contingente tariffario di cui all'allegato, introdotto dal 1° gennaio 2025 ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, si applica entro il quantitativo fissato nell'allegato per lo zucchero elencato.

Gestione cronologica del contingente

L'articolo 3 dispone che il contingente sia gestito dall'Unione secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Regole di origine e prova dell'origine

L'articolo 4 subordina il beneficio del contingente al rispetto delle norme di origine del protocollo I dell'accordo di associazione UE-Ucraina; l'allegato richiede inoltre una prova di origine e una richiesta di trattamento preferenziale.

Durata di applicazione

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione fino al 5 giugno 2025.

Contingente quantitativo e dazio

L'allegato prevede per il numero d'ordine 09.6728, relativo allo zucchero originario dell'Ucraina, un quantitativo di 109 438 620 kg per il periodo 1° gennaio 2025 - 5 giugno 2025, con dazio doganale applicabile pari a 0 EUR.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganalescambi con l'ucrainacontingenti tariffariorigine preferenziale

Testo integrale

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