Regolamento (UE) 2024/1820
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1820 della Commissione, del 1o luglio 2024, che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 per quanto riguarda le tabelle di corrispondenza che specificano l’associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, che contiene le tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi obiettive di merito di credito utilizzate nell’ambito Solvibilità II. L’intervento si rende necessario per riflettere cambiamenti metodologici e di mercato di alcune agenzie, la cancellazione di tre ECAI e modifiche di denominazione o di simbologia di altre agenzie registrate. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra i rating delle ECAI e le classi obiettive di merito di credito ai fini Solvibilità II.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione soggette alla direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) e, in particolare, al sistema di associazione tra le valutazioni del merito di credito emesse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e le classi obiettive di merito di credito di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri e si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina requisiti prudenziali sostanziali nuovi, ma aggiorna l’allegato tecnico del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800; restano fuori le ECAI non più registrate o non più rilevanti per la corrispondenza.
Aggiornamento delle tabelle di corrispondenza tra rating ECAI e classi obiettive di merito di credito
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1820 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800, che disciplina la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II). L’obiettivo è aggiornare le tabelle tecniche alla luce di evoluzioni metodologiche, cambi di denominazione e variazioni nelle scale di rating delle agenzie interessate.
Finalità dell’intervento
I considerando chiariscono che, dopo le modifiche introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006, alcune corrispondenze sono divenute obsolete perché i fattori quantitativi e qualitativi su cui si basano i rating sono cambiati. Inoltre, alcune ECAI hanno ampliato le proprie attività a nuovi segmenti di mercato, con conseguente introduzione di nuove scale o tipologie di rating. Il regolamento risponde anche alla sopravvenuta cancellazione di tre ECAI precedentemente incluse e all’esigenza di adeguare le tabelle a due cambi di denominazione e a una modifica dei simboli di rating di un’altra agenzia.
Base giuridica e natura dell’atto
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. Si tratta di un regolamento di esecuzione e, come tale, è destinato a uniformare tecnicamente l’applicazione della disciplina prudenziale nel mercato interno, senza introdurre una nuova disciplina sostanziale del merito di credito.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800
L’articolo 1 prevede la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 con il nuovo allegato allegato al regolamento 2024/1820. Il contenuto sostanziale dell’intervento è dunque l’aggiornamento della mappatura tra i rating delle singole ECAI e le classi obiettive di merito di credito utilizzate nell’ambito Solvibilità II.
Contenuto dell’allegato
L’allegato contiene una tabella estesa con le corrispondenze per numerose ECAI, tra cui, a titolo esemplificativo, A.M. Best, ARC Ratings, Banque de France, DBRS, Fitch Ratings, Moody’s, Scope Ratings, S&P Global Ratings e altre. Per ciascun operatore sono riportate le scale di rating rilevanti, distinte, ove necessario, tra lungo termine, breve termine, emissioni, emittenti, assicurazioni, controparti in derivati o risoluzione, e la relativa collocazione nelle classi di merito di credito da 0 a 6. La tabella aggiornata riflette anche i cambi di denominazione di alcune agenzie e i simboli correntemente impiegati nelle rispettive scale.
Effetti pratici per gli operatori
Per imprese di assicurazione, riassicurazione e professionisti che applicano Solvibilità II, il regolamento incide sull’attribuzione delle esposizioni alle classi di merito di credito quando si utilizzano rating esterni. In pratica, l’aggiornamento può influire sui calcoli prudenziali e sulla classificazione degli attivi o delle controparti secondo la corrispondenza ufficiale riconosciuta dall’ordinamento UE.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) 2016/1800
L’articolo 1 dispone che il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1800 sia modificato mediante sostituzione integrale dell’allegato con il testo contenuto nell’allegato del nuovo regolamento. L’effetto pratico è l’aggiornamento delle corrispondenze tra rating ECAI e classi obiettive di merito di credito.
Motivi dell’aggiornamento delle corrispondenze
I considerando precisano che, dopo il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2006, sono cambiati i fattori quantitativi e qualitativi di alcune corrispondenze; alcune ECAI hanno ampliato i rating a nuovi segmenti di mercato; tre ECAI sono state depennate; due ECAI hanno cambiato denominazione e una ha modificato i simboli delle categorie di rating. Il regolamento serve quindi a riallineare le tabelle alle situazioni attuali.
Base giuridica e procedimento di adozione
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 109 bis, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva 2009/138/CE. I considerando richiamano che il regolamento si fonda su progetti di norme tecniche di attuazione presentati dalle autorità europee di vigilanza e che il comitato congiunto delle ESAs ha svolto consultazioni pubbliche e analisi di impatto, acquisendo anche il parere dei gruppi delle parti interessate.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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