Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1827

Regolamento (UE) 2024/1827 della Commissione, del 1 luglio 2024, relativo all'introduzione di un contingente tariffario per le uova a norma del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione e l'Ucraina

Normativa europea32024R1827

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento reintroduce temporaneamente due contingenti tariffari sospesi per le uova provenienti dall’Ucraina e, dal 1° gennaio 2025, istituisce un nuovo contingente tariffario a dazio zero fino al 5 giugno 2025. La misura è adottata in applicazione della clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392, dopo che i volumi cumulativi di importazione hanno raggiunto la media di riferimento. Il contingente è gestito secondo il criterio cronologico delle dichiarazioni doganali ed è subordinato alla prova dell’origine preferenziale ucraina.

Introduzione e gestione di un contingente tariffario per le uova originarie dell’Ucraina, in attuazione della clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di uova originarie dell’Ucraina rientranti nei codici NC elencati nell’allegato, con gestione doganale del contingente secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Rileva per il periodo dal 2 luglio 2024 (data di pubblicazione ed entrata in vigore) al 5 giugno 2025; i contingenti tariffari sospesi n. 09.4275 e 09.4276 sono reintrodotti fino al 31 dicembre 2024 e il nuovo contingente dell’allegato si applica dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025. L’accesso al contingente richiede il rispetto delle norme di origine del protocollo I dell’accordo di associazione UE-Ucraina. Non disciplina altri prodotti diversi dalle uova, pur richiamando il meccanismo di salvaguardia del regolamento (UE) 2024/1392 per uova, pollame, zucchero, avena, granturco, semole e miele.

Introduzione di un contingente tariffario per le uova ucraine

Il regolamento (UE) 2024/1827 della Commissione dà attuazione alla clausola di salvaguardia automatica prevista dal regolamento (UE) 2024/1392 per le uova originarie dell’Ucraina. La Commissione prende atto che i volumi cumulativi delle importazioni di uova dal 1° gennaio 2024 hanno raggiunto la media aritmetica di riferimento, rendendo necessario reintrodurre i contingenti tariffari sospesi e istituire un nuovo contingente per il periodo successivo.

Presupposti normativi e contesto

Il regolamento si colloca nel quadro delle misure temporanee di liberalizzazione degli scambi adottate dall’Unione in favore dei prodotti ucraini. Il regolamento (UE) 2024/1392 aveva sospeso tutti i contingenti tariffari previsti dall’allegato I-A dell’accordo di associazione UE-Ucraina e consentito l’importazione senza dazi dei prodotti interessati; tuttavia, l’articolo 4, paragrafo 7, introduce per alcuni prodotti sensibili, tra cui le uova, un meccanismo automatico di riattivazione del contingente quando le importazioni raggiungono la soglia stabilita.

Reintroduzione dei contingenti sospesi nel 2024

Poiché la soglia è stata superata, i contingenti tariffari recanti i numeri d’ordine 09.4275 e 09.4276 sono reintrodotti fino al 31 dicembre 2024. La misura opera come correttivo rispetto alla sospensione generalizzata dei contingenti e consente di ripristinare, per il solo residuo del 2024, una disciplina quantitativa delle importazioni di uova dall’Ucraina.

Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, il regolamento istituisce un nuovo contingente tariffario, indicato con il numero d’ordine 09.6727, per le uova elencate nell’allegato. Il quantitativo complessivo è fissato in 9 662 070 kg per il periodo contingentale 1° gennaio 2025 - 5 giugno 2025, con dazio doganale pari a 0 EUR. L’allegato specifica inoltre che non sono previsti sottoperiodi contingentali.

Prodotti interessati e prova di origine

L’allegato ricomprende diverse voci NC relative a uova e prodotti a base di uova, tra cui i codici 0407 21 00, 0407 29 10, 0407 90 10, 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80, 0408 99 80, 3502 11 90, 3502 19 90, 3502 20 91 e 3502 20 99. Per accedere al trattamento preferenziale è necessario dimostrare l’origine ucraina ai sensi del protocollo I dell’accordo di associazione UE-Ucraina.

Gestione doganale del contingente

Il contingente è amministrato dall’Unione secondo il principio "first come, first served", ossia in base all’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Il richiamo agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 conferma che si applicano le regole generali di gestione dei contingenti tariffari previste dal codice doganale dell’Unione.

Entrata in vigore e durata

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da consentire l’applicazione tempestiva della salvaguardia automatica. La sua efficacia è limitata al 5 giugno 2025, in coerenza con la durata complessiva del regime temporaneo previsto dal regolamento (UE) 2024/1392.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 4, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2024/1392, che prevede una misura di salvaguardia automatica per taluni prodotti ucraini, tra cui le uova, quando i volumi importati superano la media aritmetica di riferimento.

Reintroduzione dei contingenti sospesi per il 2024

I contingenti tariffari n. 09.4275 e 09.4276, precedentemente sospesi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1392, sono reintrodotti fino al 31 dicembre 2024.

Nuovo contingente dal 1° gennaio 2025

È istituito un contingente tariffario per le uova originarie dell’Ucraina, con numero d’ordine 09.6727, applicabile dal 1° gennaio 2025 al 5 giugno 2025 entro il quantitativo di 9 662 070 kg, con dazio doganale pari a 0 EUR.

Gestione del contingente

Il contingente è gestito dall’Unione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Requisito di origine

Per beneficiare del contingente, i prodotti devono rispettare le norme di origine previste dal protocollo I dell’accordo di associazione UE-Ucraina; nell’allegato è richiesto il trattamento preferenziale con prova di origine.

Durata di efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 5 giugno 2025, in coerenza con la durata del regolamento (UE) 2024/1392.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialeunione doganaleagricolturarelazioni esternemisure di salvaguardia

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.