Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24842/2024 del 16/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Una proprietaria di un immobile confinante aveva convenuto in giudizio il vicino sostenendo che questi avesse edificato, a breve distanza dal confine, un muro alto oltre tre metri in violazione delle distanze legali e degli strumenti urbanistici locali. Deduceva inoltre che nel proprio fabbricato esistesse da tempo un ampio finestrone dal quale si esercitava una veduta sul fondo del vicino, con conseguente usucapione della servite0 di veduta, e chiedeva la riduzione in pristino. Il giudizio di primo grado si era concluso con rigetto della domanda, ritenendosi non rilevante la pretesa servite0 e qualificandosi il fabbricato dell'attrice come abusivo; in appello la decisione era stata confermata, ma con diversa motivazione: la Corte territoriale aveva ritenuto che il fabbricato abusivo non precludesse in astratto la tutela sulle distanze, ma aveva escluso la violazione perche9 il finestrone era una luce irregolare e non una veduta, quindi l'art. 907 c.c. non era applicabile, e il manufatto del vicino era un muro di cinta ex art. 878 c.c., escluso dal computo delle distanze. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 873 e 878 c.c., contestando la qualificazione del muro come muro di cinta e il criterio di misurazione dell'altezza. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., assumendo trascurate la CTU e le testimonianze che avrebbero provato sia l'irregolarite0 edilizia del muro sia l'esercizio ultraventennale della veduta utile all'usucapione della servite0.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perche9 il muro, alla luce degli accertamenti di merito, presentava caratteristiche compatibili con il muro di cinta ai sensi dell'art. 878 c.c. e, comunque, la parte emergente dal fondo della ricorrente non superava i tre metri; ha inoltre osservato che, anche ove si trattasse di muro di contenimento, la parte che assolve alla funzione di sostegno non si computa come costruzione ai fini delle distanze. Il secondo motivo e8 stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato perche9 non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva infatti escluso, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, l'esistenza di una veduta in senso tecnico giuridico, trattandosi di una luce irregolare con vetrata fissa che non consentiva l'affaccio; pertanto le dedotte irregolarite0 urbanistiche e le ulteriori risultanze probatorie non erano decisive. Non essendosi costituite le controparti intimate, non e8 stata pronunciata condanna alle spese; e8 stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Le distanze legali tra costruzioni si applicano alle opere qualificabili come costruzioni; la censura non supera l'accertamento di merito sulla natura del manufatto.

  • art. 878 c.c.

    L'esenzione dalle distanze riguarda i muri di cinta e, pif9 in generale, i manufatti idonei a delimitare e recingere il fondo, purche9 abbiano la funzione di demarcazione del confine; non occorre che siano collocati esattamente sul confine.

  • art. 900 c.c.

    Richiamato per la distinzione tra vedute e luci.

  • art. 902 c.c.

    La vetrata fissa che consente solo la vista e non l'affaccio integra una luce irregolare, non una veduta.

  • art. 907 c.c.

    Non si applica se l'apertura non e8 qualificabile come veduta in senso tecnico giuridico.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame e8 inammissibile quando il fatto dedotto non e8 decisivo o quando la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 348-ter, co. 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme non preclude il ricorso per cassazione quando le motivazioni delle due decisioni di merito sono diverse e fondate su ragioni distinte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte de0 atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il muro di cinta e8 sottratto alle distanze legali quando, per destinazione e funzione, serve a recingere o delimitare il fondo; l'altezza va valutata in concreto, ma la sola differente misurazione dai due lati non basta, di per se9, a escluderne la natura di muro di cinta.
  • Ai fini della disciplina delle distanze dalle vedute, l'apertura e8 veduta solo se consente anche l'affaccio; una vetrata fissa che permette la sola ispezione visiva del fondo altrui integra una luce, eventualmente irregolare, e non attiva l'art. 907 c.c.
  • Nel giudizio di legittimite0 il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e8 configurabile solo se il fatto omesso sia realmente decisivo e la censura si confronti con la ratio decidendi; non e8 sufficiente prospettare una diversa lettura delle prove.
  • La valutazione delle risultanze istruttorie, incluse CTU e deposizioni testimoniali, e8 riservata al giudice di merito e non e8 riconsiderabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e da un accertamento fattuale specifico.

Come è indicizzato

MateriePropriete0ProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.