Ordinanza n. 538/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento Prot. n. 0017268 dell’9 aprile 2026 a firma del Direttore dell’Ufficio ADM Toscana 1, dott. Giovanni Parisi, a mezzo del quale è stato comunicato alla ricorrente il mancato accoglimento della istanza di trasferimento della rivendita speciale n. 14.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento della rivendita speciale n. 14
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare rivendita)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha respinto l’istanza di trasferimento della rivendita speciale. Il trasferimento era stato determinato dalla necessità di eseguire lavori sulla sede originaria, di proprietà di RFI, e la nuova allocazione predisposta da RFI aveva carattere transitorio. La ricorrente ha dedotto, secondo quanto rilevato in sede cautelare, la plausibile illegittimità del diniego per mancata considerazione di tali circostanze, qualificabili come causa di forza maggiore, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione. Ha inoltre rappresentato il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla chiusura dell’esercizio per un periodo non breve e non precisamente quantificabile.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistente il fumus boni iuris, poiché le condizioni che avevano determinato il trasferimento — la necessità di lavori nella sede originaria, di proprietà di RFI, la conseguente inevitabilità dello spostamento e la transitorietà della nuova allocazione — non risultavano adeguatamente valutate dall’Amministrazione. Da ciò deriva una plausibile illegittimità del diniego, quanto meno per difetto di istruttoria e motivazione. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché l’efficacia del provvedimento avrebbe comportato la chiusura dell’esercizio per un periodo grave, irreversibile o difficilmente reversibile. Il giudice ha quindi sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinato all’Amministrazione di riesaminare l’istanza entro il 30 settembre 2026, valutando adeguatamente l’inevitabilità e la temporaneità della nuova sistemazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 27 gennaio 2027.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato e contestuale ordine di riesame all’Amministrazione, in presenza di plausibile fondatezza delle censure e di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di trasferimento di un’attività può essere sospeso quando l’Amministrazione non abbia valutato circostanze oggettive che rendono inevitabile lo spostamento dalla sede originaria, quali lavori necessari su un immobile di proprietà di un terzo, e la natura transitoria della nuova allocazione.
- La mancata considerazione delle ragioni di forza maggiore e della temporaneità del trasferimento può integrare, almeno in fase cautelare, un difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento negativo.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del provvedimento amministrativo comporti la chiusura dell’esercizio per un periodo non breve e non quantificabile con certezza, con rischio di un pregiudizio grave e irreparabile per il titolare.
- Il giudice amministrativo, nell’accogliere la tutela cautelare, può sospendere l’efficacia dell’atto e ordinare all’Amministrazione il riesame dell’istanza entro un termine, indicando le circostanze concrete che devono essere adeguatamente considerate.
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