Cassazione Penale, Sentenza n. 2899/2022 del 26/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per tentata rapina e lesioni (fatti del 11 novembre 2015) deducendo: vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di colpevolezza per contraddittorietà e incompletezza delle dichiarazioni della persona offesa (Leonardo Rinaldi); insufficienza probatoria, in quanto la condanna si fonderebbe su dichiarazioni non corrispondenti al vero e smentite da referti medici e da testi (Ciliberti); mancata valutazione e motivazione delle osservazioni difensive e dei criteri di valutazione della prova (art. 192 c.p.p.); omissione nel considerare la telefonata al 112 e le dichiarazioni dell'imputato; omissione di motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero contestazioni di fatto e una richiesta di rivalutazione probatoria autonoma, non consentita in sede di legittimità. La Corte ha confermato che la valutazione della credibilità della persona offesa e il rilievo della telefonata al 112 erano motivazioni dirimenti non adeguatamente contestate dal ricorrente. Inoltre il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto inammissibile perché non dedotto in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
articolo 192 codice di procedura penale
Richiamata come criterio generale di valutazione della prova; il ricorso lamentava violazioni nei criteri valutativi ma la Corte ha ritenuto che le obiezioni non avessero affrontato specificamente la motivazione di merito e configurassero una mera rivalutazione fattuale.
articolo 606 codice di procedura penale
Interpretato nei suoi limiti al sindacato di legittimità: la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle prove e non può riesaminare direttamente gli atti per mostrare una diversa valutazione dei fatti.
articolo 62-bis codice penale
Richiamata in relazione alle attenuanti generiche: la mancata deduzione del riconoscimento di tali circostanze in appello ha reso inammissibile la censura in Cassazione sul punto.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né valuta autonomamente le prove: il ricorso non può limitarsi a chiedere diversa valutazione probatoria senza evidenziare vizi di diritto nella motivazione impugnata.
- Per ottenere sindacato in Cassazione è necessario individuare vizi di legittimità ben specifici nella motivazione (contraddizioni logiche, omissioni essenziali, violazioni di norme procedurali), non semplicemente proporre una versione alternativa dei fatti.
- Elementi valutati come dirimenti dal giudice di merito (es. telefonata di emergenza al 112) devono essere espressamente contestati con argomentazioni precise e confrontate con il tenore della motivazione di merito; l'omissione di questo confronto può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Le circostanze attenuanti che si intendono far valere in Cassazione devono essere state dedotte nei gradi precedenti ove richiesto; questioni non sollevate in appello possono risultare inammissibili in sede di legittimità.
- I motivi di ricorso devono evitare formule generiche o ripetitive: vanno indicati punti di diritto o di motivazione specifici e dimostrabili nel provvedimento impugnato per superare il filtro di ammissibilità.
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