Sentenza del 19/02/2018 n. 371 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Sentenza ex art. 2932 cod. civ. che ha disposto il trasferimento di un immobile - Assoggettamento all'imposta proporzionale anche se la sentenza è stata impugnata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il trattamento, ai fini dell'imposta di registro, di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c., con cui era stato disposto il trasferimento di un immobile promesso in vendita in favore dei promissari acquirenti, subordinatamente al pagamento del corrispettivo. I contribuenti sostenevano che il trasferimento non fosse ancora fiscalmente perfezionato perché la sentenza era stata impugnata e perché il pagamento del prezzo non era ancora avvenuto; chiedevano quindi l'applicazione dell'imposta in misura fissa, o comunque il differimento dell'imposizione proporzionale. L'Ufficio sosteneva invece che la sentenza fosse soggetta immediatamente a imposta proporzionale, anche se impugnabile.
La decisione
La Commissione tributaria ha accolto l'appello dell'Ufficio e riformato la sentenza di primo grado, che aveva accolto i ricorsi dei contribuenti. Ha stabilito che la sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento immobiliare è soggetta a imposta di registro proporzionale e non fissa, anche quando sia ancora impugnata. La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo è stata ritenuta riconducibile a una condizione meramente potestativa, dipendente dall'iniziativa unilaterale dell'acquirente, e quindi non idonea a configurare una condizione sospensiva rilevante ai fini dell'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986. I ricorsi originari dei contribuenti sono stati respinti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per le oscillazioni giurisprudenziali esistenti sulla questione.
Norme richiamate
Art. 2932 del codice civile
Disciplina l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto. La sentenza che accoglie la domanda ha natura costitutiva e può produrre il trasferimento dell'immobile promesso in vendita.
Art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Prevede il trattamento degli atti sottoposti a condizione sospensiva. Non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano da una condizione meramente potestativa, cioè dalla mera volontà della parte interessata, come l'iniziativa del promissario acquirente di pagare il prezzo.
Art. 37 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Stabilisce l'assoggettamento all'imposta di registro degli atti dell'autorità giudiziaria anche quando siano ancora impugnabili o non definitivi.
Cassazione civile, sentenza 14 settembre 2016, n. 18006
Afferma che la sentenza ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile è soggetta a imposta proporzionale anche se il trasferimento è subordinato al pagamento del prezzo e la sentenza è ancora impugnabile.
Cassazione civile, ordinanza 14 febbraio 2017, n. 3806
Conferma l'applicazione dell'imposta proporzionale alla sentenza ex art. 2932 c.c., escludendo la rilevanza sospensiva di una condizione dipendente dalla mera volontà dell'acquirente.
Cassazione civile, sentenza 24 luglio 2014, n. 16818
Richiamata come precedente conforme sull'assoggettamento a imposta proporzionale delle sentenze costitutive di trasferimento immobiliare.
Massime di principio
- Una sentenza ex art. 2932 c.c. che dispone il trasferimento di un immobile è normalmente soggetta a imposta di registro proporzionale, non a imposta fissa.
- La pendenza dell'appello o di altra impugnazione non esclude, di regola, l'obbligo di registrazione e di pagamento dell'imposta, poiché gli atti giudiziari sono tassabili anche se non ancora definitivi.
- La subordinazione del trasferimento al pagamento del prezzo non costituisce necessariamente una condizione sospensiva fiscalmente rilevante quando il pagamento dipende dalla scelta unilaterale dell'acquirente.
- Ai fini fiscali occorre distinguere tra una vera condizione sospensiva, collegata a un evento futuro e incerto estraneo alla mera volontà di una parte, e una condizione meramente potestativa, che non impedisce l'applicazione immediata dell'imposta proporzionale.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali oscillanti, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite, anche quando una delle parti risulti soccombente.
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