Cassazione Penale, Sentenza n. 00321/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dal 4/10/2017 al 18/12/2019. Il ricorrente deduceva che l'assoluzione intervenuta nel giudizio di merito era dovuta al consolidarsi di un indirizzo di legittimità (Corte di cassazione) che escludeva la configurabilità del reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) con riguardo a presunte articolazioni estere dell'ndrangheta, per mancanza di "esteriorizzazione" del metodo mafioso. Perciò, secondo la difesa, la misura cautelare era ingiusta ab origine (ipotesi di ingiustizia formale) e il ricorrente non poteva essere ritenuto responsabile di aver contribuito alla sua adozione con dolo o colpa grave.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo e confermato che sussisteva la condizione ostativa della colpa grave. Pur riconoscendo la distinzione tra ingiustizia sostanziale e formale prevista dall'art. 314 c.p.p., la Corte ha affermato che: (i) non risultava che al tempo dell'adozione della misura cautelare vi fosse univoca giurisprudenza favorevole all'inerenza della carenza delle condizioni di applicabilità; (ii) il quadro indiziario emerso dalle intercettazioni e videoregistrazioni (partecipazione a riunioni, adesione a riti, pluriennale appartenenza "confessata", conoscenza delle cariche e programmi di crescita del gruppo e consapevolezza dell'illiceità) non era stato smentito dal giudice di merito e costituiva materiale idoneo a giustificare l'intervento della autorità giudiziaria; (iii) l'assoluzione è dipesa da una diversa valutazione del compendio probatorio nel processo di merito e non dall'accertamento, con decisione irrevocabile, che la misura fosse illegittima ab origine. Per questi motivi è stato escluso il diritto alla riparazione e il ricorrente è stato condannato alle spese, con refusione di Euro 1.000 a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione distinguendo ingiustizia sostanziale (assoluzione per fatto non sussiste, ecc.) e ingiustizia formale (misura disposta o mantenuta senza le condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 c.p.p.). La Corte ha applicato la distinzione per valutare se la misura fosse illegittima ab origine oppure frutto di diversa valutazione probatoria.
art. 416-bis cod. pen.
Norma che incrimina l'associazione di tipo mafioso; oggetto di controversie interpretative circa la configurabilità del reato con riferimento ad articolazioni estere e sulla necessità di "esteriorizzazione" della forza di intimidazione. La Corte ha ritenuto che l'evoluzione giurisprudenziale non escluda automaticamente la legittimità di una misura cautelare adottata sulla base di un quadro indiziario rilevante.
artt. 273 e 280 cod. proc. pen.
Richiamati come norme che definiscono le condizioni di applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha verificato se le condizioni mancassero sin dall'origine e ha concluso che non sussisteva una decisione irrevocabile che avesse accertato tale mancanza ab origine.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese nel giudizio di cassazione; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla refusione di Euro 1.000 al Ministero resistente.
Massime di principio
- L'assoluzione nel giudizio di merito non dà automaticamente diritto alla riparazione: occorre distinguere se l'assoluzione deriva da assenza delle condizioni di applicabilità della misura sin dall'origine (ing. formale) oppure da una diversa valutazione del compendio probatorio (ing. sostanziale).
- Per riconoscere la colpa grave ostativa alla riparazione il giudice valuta, ex ante e autonomamente, se il comportamento del ristretto ha contribuito a creare una falsa apparenza di responsabilità, esaminando tutti gli elementi probatori disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare.
- L'esistenza di indirizzi giurisprudenziali contrastanti al tempo dell'adozione della misura legittima l'iniziativa dell'accusa e del giudice della cautela: l'evoluzione successiva della giurisprudenza non rende automaticamente illegittima la misura precedentemente disposta quando la decisione cautelare fosse fondata su un grave quadro indiziario.
- Condotte come partecipazione ad incontri del sodalizio, ammissioni/intercettazioni che evidenziano appartenenza pluriennale, conoscenza di ruoli interni e pianificazione di attività illecite possono integrare colpa grave impedendo la riparazione anche in caso di successiva assoluzione.
- Per configurare un'ingiustizia formale valida ai fini di riparazione occorre un accertamento definitivo che la misura mancasse ab origine delle condizioni di applicabilità, salvo che tale insussistenza emerga in modo chiaro e basato sugli stessi elementi che erano a disposizione del giudice della cautela.
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