Ordinanza n. 1936/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (ricorrente individuale)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati. Il testo non espone il contenuto degli atti amministrativi contestati né i singoli motivi di censura, ma dà atto della prospettata esigenza cautelare e della novità della questione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti impugnati. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito da parte del TAR, in conformità a precedenti specifici della Sezione. Ha quindi ordinato alla Segreteria di trasmettere l'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate in ragione della novità della questione.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, proposto contro l'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
senza sospendere gli atti impugnati
Consente di tutelare l'esigenza cautelare mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza adottare una misura cautelare di sospensione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate mediante una sollecita fissazione dell'udienza di merito, il Consiglio di Stato può accogliere l'appello ai fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a. senza sospendere gli atti impugnati.
- La sollecita fissazione dell'udienza di merito costituisce una modalità di tutela cautelare alternativa alla sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, quando risulti idonea a preservare la posizione dedotta in giudizio.
- La novità della questione può giustificare la compensazione delle spese del doppio grado del giudizio cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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