Cassazione Penale, Sentenza n. 7776/2025 del 26/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Istanza di rideterminazione della pena inflitta con sentenza della Corte d'Appello di Ancona del 28/04/1994 (irrevocabile il 19/09/1995) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 40/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte della norma (riducendo la soglia edittale minima prevista). Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di aver subito detenzione per una pena poi divenuta illegittima e, inoltre, ha contestato che la pena pecuniaria non sarebbe stata pagata, per cui il rapporto esecutivo non sarebbe esaurito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che al momento della presentazione dell'istanza il rapporto esecutivo fosse già interamente esaurito (pena completamente scontata, con conversione della sanzione pecuniaria e successivi provvedimenti di cumulo). Pertanto il giudice dell'esecuzione non poteva più rideterminare la pena. La censura sulla mancata ricezione della richiesta di pagamento della pena pecuniaria è stata considerata aspecifica e non provata, e perciò inammissibile ai sensi degli artt. 581, comma 1, e 591 c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73
menzionata nella sentenza della Corte Cost. n. 40/2019
La disposizione è stata incisa dalla pronuncia di incostituzionalità della Corte Costituzionale; la Corte di legittimità riconosce che la sentenza costituzionale può dare titolo a istanze di rideterminazione della pena, ma solo se il rapporto esecutivo è ancora pendente.
Sentenza Corte Costituzionale n. 40/2019
richiamata nella motivazione
Ha dichiarato incostituzionale la parte della norma che prevedeva una pena edittale minima più grave (nella ricostruzione del provvedimento, la disciplina prevedeva un minimo di otto anni anziché sei), creando una situazione di illegittimità rilevante per la commisurazione della pena.
art. 581 c.p.p.
menzionato nella motivazione
Richiede specificità nelle doglianze del ricorso; l'assenza di specificità comporta inammissibilità dell'impugnazione.
art. 591 c.p.p.
menzionato nella motivazione
Regole procedurali sull'impugnazione: la deduzione generica e non provata sul punto dell'esecuzione incompleta è inidonea a superare i requisiti di ammissibilità.
art. 616 c.p.p.
applicato per la condanna alla cassa delle ammende
Consente la condanna dell'imputato al pagamento di una somma alla cassa delle ammende quando l'impugnazione è manifestamente infondata o emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Cassazione (es.: Sez. 1, n. 53533/2023 Flachi; Sez. U, n. 42858/2014 Gatto; Sez. 1, n. 32193/2015 Quaresima; Sez. 5, n. 15362/2016 Gaccione)
citazioni di massima nella motivazione
Costante orientamento secondo cui l'esistenza di un rapporto esecutivo pendente è presupposto indefettibile per l'ammissibilità dell'istanza di rideterminazione della pena illegittima; se la pena è già espiata gli effetti sono irreversibili e l'istanza va dichiarata inammissibile; eventuali pretese di riparazione per ingiusta detenzione devono essere proposte davanti al giudice competente per la riparazione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena alla luce di una dichiarazione di incostituzionalità solo se il rapporto esecutivo è ancora pendente; se la pena è già stata interamente eseguita, l'istanza è inammissibile.
- La mera affermazione del condannato di non ricordare il pagamento di una sanzione pecuniaria non è sufficiente: l'opposizione deve essere formulata con la specificità probatoria richiesta dagli artt. 581 e 591 c.p.p.
- Se la pena è stata scontata, la via corretta per ottenere tutela per una eventuale detenzione illegittima è la domanda di riparazione (per ingiusta detenzione) avanti al giudice competente, non l'istanza ex articolo di esecuzione per rideterminazione.
- Le impugnazioni aspecifiche o manifestamente infondate possono comportare condanne per spese e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'obbligo di versare somme alla cassa delle ammende.
- Quando si propone una istanza di rideterminazione della pena per effetto di pronunce di illegittimità costituzionale, è necessario dimostrare che il procedimento esecutivo non si è ancora concluso e fornire documentazione probatoria (certificato del casellario, atti di esecuzione, provvedimenti di conversione).
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