Cassazione Civile, Ordinanza n. 24130/2021 del 07/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta dell'INPS di contributi alla Gestione separata nei confronti di un avvocato che, pur esercitando la libera professione nell'anno 2009 e pur essendo iscritto all'Albo, non era iscritto alla Cassa Forense perché non aveva raggiunto il reddito minimo utile per l'insorgenza dell'obbligo. Nei gradi di merito la domanda dell'INPS era stata respinta: la Corte d'appello di Palermo aveva confermato sia la declaratoria di prescrizione dei crediti contributivi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza del pagamento e che la richiesta dell'Istituto fosse tardiva e quindi non interruttiva, sia l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione della disciplina sulla Gestione separata, sostenendo che il professionista avvocato non iscritto alla Cassa sarebbe comunque obbligato all'iscrizione e al versamento; (2) violazione delle norme sulla prescrizione, deducendo che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi avrebbe integrato una causa di sospensione della prescrizione, secondo precedenti di legittimità, e che la Corte d'appello non avrebbe considerato tale circostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, perché l'INPS non ha dimostrato che la dichiarazione dei redditi fosse stata prodotta nei gradi di merito e non ha trascritto il documento nel ricorso, limitandosi a prospettare una questione che richiedeva l'accertamento di un fatto occulto, non automaticamente desumibile dalla sola omissione del quadro RR. Ha poi dichiarato inammissibile anche il primo motivo per carenza di interesse, poiché la sentenza impugnata era sorretta da due rationes decidendi autonome e autosufficienti: la prescrizione del credito e, comunque, l'insussistenza dell'obbligo contributivo. Essendo definitiva la ratio della prescrizione, l'eventuale accoglimento della censura sull'obbligo di iscrizione non avrebbe comunque potuto determinare la cassazione della decisione. L'INPS è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
disciplina l'obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per effetto dell'inammissibilità del primo motivo.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011
richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo del professionista non iscritto alla Cassa, ma la censura è dichiarata inammissibile per carenza di interesse.
art. 21, comma 10, L. 247/2010
richiamato come norma sulla contribuzione dei professionisti forensi; non esaminato nel merito per l'esito processuale.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte ribadisce che la questione della sospensione richiede fatti ritualmente acquisiti e provati.
art. 2941 n. 8 c.c.
richiamato dall'INPS per sostenere una sospensione della prescrizione in caso di occultamento del debito contributivo; la Corte esclude automatismi tra omissione del quadro RR e occultamento doloso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per entrambi i motivi di ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale non partecipata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
fondamento dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti gli elementi necessari a verificare la fondatezza delle censure senza rinvio a fonti esterne: se si invoca un fatto processuale o documentale, occorre dimostrarne l'avvenuta produzione e trascriverne il contenuto rilevante.
- La deduzione di una sospensione della prescrizione fondata su un comportamento occulto non può risolversi in un automatismo probatorio: l'occultamento è un fatto e deve risultare dagli atti e dalla prova ritualmente acquisita.
- Quando la sentenza impugnata è sorretta da rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere il decisum, la censura che colpisce solo una delle rationes è inammissibile per difetto di interesse se l'altra resta intatta.
- La mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra di per sé, in via automatica, l'occultamento doloso del debito contributivo, occorrendo un accertamento in fatto specifico.
- In sede di legittimità, le questioni di diritto non esonerano il ricorrente dall'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del vizio dedotto quando la censura dipende da un accertamento fattuale presupposto.
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