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Sentenza

Sentenza n. 10433/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 389/2021, pubblicata in data 18/01/2021, confermata dalla sentenza della Corte d'Appello di Roma - Sezione Lavoro, n. 2767/2024, pubblicata in data 05/08/2024, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202515976

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, confermata dalla Corte d’Appello di Roma, passata in giudicato

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, confermata in appello, sostenendo che la relativa pretesa non fosse stata eseguita. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che la pretesa era stata integralmente soddisfatta. La Regione Lazio ha eccepito che il ricorso fosse inammissibile perché la sentenza ottemperanda non era stata previamente notificata all’amministrazione, come richiesto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la mancata preventiva notificazione alla Regione della sentenza della cui ottemperanza si chiedeva l’esecuzione violasse l’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La successiva integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non ha condotto alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiché tale esito era precluso dall’inammissibilità originaria del ricorso. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    La previa notificazione all’amministrazione della sentenza da eseguire costituisce condizione necessaria per la proposizione del ricorso per ottemperanza; la sua omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza relativo a una sentenza di condanna dell’amministrazione, la notificazione preventiva della sentenza da eseguire all’amministrazione intimata, richiesta dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce un presupposto processuale la cui omissione rende inammissibile il ricorso.
  • La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando il ricorso per ottemperanza sia originariamente inammissibile per omessa notificazione preventiva della sentenza all’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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