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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29037/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La società di riscossione aveva notificato a una contribuente un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su cartelle di pagamento presupposte. La destinataria aveva impugnato l’atto deducendo, tra l’altro, l’inesistenza giuridica dell’avviso e delle cartelle. In appello la Commissione tributaria regionale aveva accolto il gravame della contribuente ritenendo che l’agente della riscossione non avesse provato la regolarità della notifica delle cartelle prodromiche, essendosi limitato a produrre l’estratto di ruolo e gli avvisi di ricevimento. La società ricorrente ha censurato la sentenza con tre motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione/decisone su questione non dedotta, sostenendo che la contribuente aveva contestato solo indirizzi e sottoscrizione degli avvisi di ricevimento, non la mancata produzione delle cartelle e la non equipollenza dell’estratto di ruolo; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che il giudice d’appello avesse deciso su una questione estranea ai motivi di appello e che comunque gli avvisi di ricevimento recavano il numero delle cartelle, sicché era possibile collegarli alle cartelle stesse, oltre al fatto che la contribuente aveva dichiarato di avere proposto ricorso contro le cartelle; 3) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, poiché la CTR aveva ritenuto necessaria, ai fini della prova della notifica, la produzione sia della cartella sia dell’avviso di ricevimento, mentre sarebbe sufficiente l’avviso di ricevimento recante il numero identificativo della cartella.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza, non essendo stati riportati gli atti difensivi della contribuente necessari a verificare l’esatto contenuto delle contestazioni. Ha invece ritenuto fondati il secondo e il terzo motivo: quanto al secondo, ha osservato che la doglianza sulla supposta estraneità della decisione ai motivi di appello non integra vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre è decisivo il profilo dell’avvenuta proposizione da parte della contribuente di ricorso avverso le cartelle presupposte, fatto che avrebbe potuto incidere sulla valutazione della regolarità della notifica e che la CTR non aveva esaminato; quanto al terzo, ha affermato che la prova della notificazione della cartella può essere data dall’agente della riscossione mediante la produzione della relazione di notificazione o dell’avviso di ricevimento, purché recanti il numero identificativo della cartella, senza necessità di produrre anche la copia integrale della cartella. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione richiede che sia verificabile, sulla base degli atti di causa, l’effettivo scostamento della decisione dalle domande ed eccezioni proposte; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di violazione dell’art. 112 c.p.c. viene dedotto come nullità della sentenza per pronuncia su questione non devoluta.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il vizio attiene solo all’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e non alla mera dedotta estraneità della pronuncia alle ragioni di appello.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge è stata ravvisata nella ritenuta necessità di produrre anche la copia della cartella, nonostante la prova della notifica possa essere fornita con l’avviso di ricevimento recante il numero identificativo.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Ai fini della prova del perfezionamento della notificazione della cartella di pagamento è sufficiente la produzione dell’avviso di ricevimento o della relazione di notificazione, se recanti il numero identificativo della cartella; non è necessaria la produzione della copia della cartella stessa.

  • Cass. civ., 11 ottobre 2017, n. 23902

    Richiamata come precedente conforme sul fatto che la prova della notifica della cartella può essere data dall’avviso di ricevimento recante il numero identificativo.

  • Cass. civ., 30 luglio 2019, n. 20444

    Richiamata come precedente conforme sulla sufficienza dell’avviso di ricevimento o della relata di notifica recanti il numero della cartella ai fini della prova della notificazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il motivo che denunci ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile se non consente, per difetto di autosufficienza, di verificare mediante gli atti processuali il reale contenuto delle contestazioni svolte nei gradi di merito.
  • Il vizio di omesso esame di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso tra le parti; non è utilizzabile per lamentare genericamente che la sentenza abbia risposto a una questione ritenuta estranea ai motivi di appello.
  • In tema di notifica della cartella di pagamento, l’agente della riscossione assolve l’onere probatorio producendo la relazione di notificazione oppure l’avviso di ricevimento della raccomandata, purché tali atti rechino il numero identificativo della cartella, senza che sia necessaria la produzione della copia integrale della cartella stessa.
  • Quando l’atto impugnato richiama espressamente gli atti presupposti già destinati al medesimo destinatario, questi possono ritenersi conosciuti o conoscibili dalla parte e non richiedono autonoma allegazione per la validità della prova della notificazione.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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