Sentenza n. 1278/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 19/2024 pubblicata il 23/01/2024 dal Tribunale di Novara – Sezione Lavoro, nella causa RG n. 475/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, n. 19/2024, recante la condanna al pagamento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti creditrici)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Novara, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere a ciascuna docente euro 500,00 per ciascun anno scolastico riconosciuto. La sentenza era passata in giudicato, risultava notificata all'Amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni statali era decorso. Nonostante ciò, il Ministero non aveva soddisfatto il credito. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato per gli importi rispettivamente indicati, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero e ordinandogli di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal giudicato, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al titolo giudiziale e gli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalle creditrici non sono vincolanti quanto alla misura del capitale residuo e degli interessi, la cui esatta determinazione spetta all'Amministrazione sulla base del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e degli artt. 1282 e seguenti c.c. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e da svolgere entro i successivi 60 giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di possibile danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Costituiscono i parametri legali per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti sul credito risultante dal giudicato.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarino antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Fondano, rispettivamente, la disciplina delle spese nel processo amministrativo e l'applicazione delle norme del codice di procedura civile compatibili.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza, se dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro ha funzione esecutiva e non costitutiva: il diritto e la sua entità devono essere ricavati dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti già effettuati.
- Quando il giudicato notificato all'amministrazione statale non viene eseguito e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine assegnato, disponendo contestualmente, per l'eventuale inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, i conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano l'amministrazione: l'importo definitivo deve essere verificato in base al giudicato, agli adempimenti parziali e ai criteri legali applicabili agli interessi.
- Il commissario ad acta può essere incaricato di determinare definitivamente quanto ancora dovuto e di adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'esecuzione del giudicato; quando tale attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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