Regolamento (UE) 2024/2673
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di filati in fibra di vetro originari della Cina, a seguito di un’inchiesta avviata su denuncia dell’industria dell’Unione. La Commissione ha ritenuto provata l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria unionale e del nesso causale, applicando la metodologia del valore normale costruito sulla base di un paese rappresentativo, individuato nella Turchia, per effetto di significative distorsioni nel mercato cinese. Le aliquote provvisorie sono pari al 26,3 % per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. e al 56,1 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina. Il regolamento prevede inoltre garanzie procedurali, obbligo di fatturazione specifica per l’aliquota individuale e termini brevi per osservazioni e audizioni.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi stoppini e cavi in fibra di vetro nonché filati tagliati, attualmente classificati ai codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 e ai corrispondenti codici TARIC indicati nel regolamento. Riguarda i prodotti originari della Repubblica popolare cinese e si applica in tutti gli Stati membri. Il dazio ha natura provvisoria e si applica per sei mesi a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento; per la società Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. è prevista un’aliquota individuale, mentre per tutte le altre importazioni originarie della Cina si applica l’aliquota residuale. L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione; in mancanza, si applica il dazio residuale.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2673: dazio antidumping provvisorio sui filati in fibra di vetro originari della Cina
Il regolamento nasce da un’inchiesta antidumping aperta il 16 febbraio 2024 su denuncia di Glass Fibre Europe per conto dell’industria dell’Unione. La Commissione conclude, in via provvisoria, che le importazioni dalla Repubblica popolare cinese sono oggetto di dumping e arrecano un pregiudizio notevole all’industria unionale, con conseguente istituzione di misure provvisorie per prevenire ulteriori effetti dannosi.
Procedura e svolgimento dell’inchiesta
L’inchiesta è stata avviata ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 (regolamento di base). La Commissione ha raccolto informazioni da produttori dell’Unione, un produttore esportatore cinese, un importatore indipendente e utilizzatori, senza ricevere risposta dal governo della RPC.
Quanto al campionamento, la Commissione ha inizialmente selezionato due produttori esportatori cinesi, ma ha poi escluso il ricorso al campionamento per la scarsa collaborazione complessiva, applicando l’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione del dumping sulla base dei migliori dati disponibili. È stato invece calcolato un margine individuale per Henan Guangyuan, unico soggetto del campione iniziale che ha fornito una risposta completa e verificabile al questionario.
La Commissione non ha proceduto alla registrazione delle importazioni nel periodo di comunicazione preventiva, ritenendo non soddisfatte le condizioni dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché non vi era stato un incremento dei quantitativi importati dopo l’apertura dell’inchiesta.
Il periodo dell’inchiesta per dumping e pregiudizio è stato il 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023; l’analisi delle tendenze del pregiudizio ha coperto il periodo 1° gennaio 2020 - fine del periodo dell’inchiesta.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi stoppini e cavi in fibra di vetro e filati tagliati, classificati ai codici NC ex 7019 13 00 ed ex 7019 19 00 e ai relativi codici TARIC elencati nel regolamento. La Commissione ha chiarito che i filati continui ad alto tenore di silice rientrano nella definizione, mentre i filati tagliati sono esclusi.
Il prodotto in esame è il prodotto oggetto dell’inchiesta originario della Cina. La Commissione ha inoltre ritenuto che il prodotto esportato in Unione, quello venduto sul mercato interno cinese e quello fabbricato nell’Unione dall’industria unionale siano prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.
Determinazione del dumping e valore normale costruito
La Commissione ha ritenuto opportuno applicare l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, sulla base di elementi di prova di distorsioni significative in Cina, già riscontrate in precedenti inchieste nel settore della fibra di vetro. Il governo cinese non ha fornito osservazioni né risposte al questionario relativo alle distorsioni.
Ai fini della costruzione del valore normale, la Commissione ha selezionato la Turchia come paese rappresentativo appropriato, dopo aver esaminato Brasile, Malaysia, Messico, Thailandia e Turchia secondo i criteri di livello di sviluppo economico, disponibilità di dati pubblici e produzione del prodotto o di prodotti della stessa categoria generale. La Turchia è risultata preferibile anche per la maggiore granularità dei dati finanziari disponibili, in particolare quelli del gruppo Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (gruppo Sisecam) e della controllata Sisecam Elyaf.
Per il calcolo del valore normale sono stati utilizzati prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni per materie prime, lavoro, energia elettrica, gas naturale, GNL, vapore e acqua, con fonti come Global Trade Atlas, statistiche turche e dati dell’autorità energetica turca. Le SGAV sono state determinate al 22,67 % e il profitto al 22,44 % sulla base dei dati del gruppo Sisecam e della sua controllata specializzata.
Esito del calcolo del dumping
Per Henan Guangyuan, il margine di dumping provvisorio è stato fissato al 26,3 %. Per tutte le altre importazioni originarie della Cina, la Commissione ha determinato un margine di dumping del 56,1 % sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è stata identificata nei due produttori unionisti del prodotto simile, che rappresentano il 100 % della produzione unionale. La Commissione ha distinto tra mercato libero e uso vincolato, ritenendo rilevante solo il mercato libero per numerosi indicatori economici.
Sul piano quantitativo, il consumo dell’Unione è aumentato fino al 2022 e poi è sceso nel periodo dell’inchiesta. Le importazioni cinesi sono aumentate sensibilmente nel periodo in esame, sia in volume sia in quota di mercato, raggiungendo una presenza compresa tra il 30 % e il 40 % del mercato dell’Unione nel periodo dell’inchiesta. I prezzi cinesi hanno mostrato un undercutting molto rilevante rispetto ai prezzi dell’industria unionale.
La situazione economica dell’industria dell’Unione è peggiorata nel periodo dell’inchiesta: sono diminuiti produzione, vendite, utilizzo degli impianti, produttività, flusso di cassa, redditività e utile sul capitale investito. In particolare, i prezzi di vendita unionale sono scesi sotto il costo di produzione nel periodo dell’inchiesta, con passaggio da utili a perdite.
La Commissione ha quindi concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso di causalità
La Commissione ha attribuito il pregiudizio principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina. Ha esaminato anche altri fattori potenzialmente incidenti: importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria unionale, calo del consumo, uso vincolato e aumento dei costi di produzione.
Le importazioni da Taiwan e da altri paesi terzi non sono state considerate causa alternativa idonea a spezzare il nesso causale, poiché i loro volumi e prezzi non spiegavano il deterioramento osservato. Le esportazioni dell’industria unionale sono diminuite ma non hanno contribuito al pregiudizio. Il calo del consumo e l’uso vincolato non sono stati considerati fattori idonei a interrompere il nesso. Anche l’aumento dei costi di produzione non è stato ritenuto fattore autonomo sufficiente, poiché l’impossibilità di trasferire tali aumenti sui prezzi è stata ricondotta alla pressione concorrenziale esercitata dalle importazioni cinesi a basso prezzo.
Livello delle misure e dazio inferiore
Ai fini della regola del dazio inferiore, la Commissione ha calcolato il margine di pregiudizio prendendo a riferimento un profitto considerato adeguato in condizioni di concorrenza normali. Ha ritenuto non rappresentativi gli anni 2020, 2021 e 2022 singolarmente considerati e ha ricavato un profitto di riferimento del 20,7 % sulla base della media dei cinque anni precedenti il periodo in esame. Ha inoltre stabilito un prezzo non pregiudizievole per l’industria unionale tra 3 600 e 4 600 EUR/tonnellata.
Il margine di pregiudizio è risultato molto superiore al margine di dumping: 129,9 % per Henan Guangyuan e 182,2 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina. Poiché il dazio applicato è il più basso tra margine di dumping e margine di pregiudizio, l’aliquota provvisoria è stata fissata al 26,3 % per Henan Guangyuan e al 56,1 % per tutte le altre importazioni.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’adozione di misure provvisorie è nell’interesse dell’industria dell’Unione, che in assenza di dazi continuerebbe a subire pressione sui prezzi e perdita di quote di mercato. Per gli importatori indipendenti non sono emersi motivi sufficienti per opporsi alle misure. Quanto agli utilizzatori, la partecipazione è stata limitata; per la maggior parte di essi l’impatto delle misure è stato ritenuto non sostanziale, mentre per un utilizzatore ad alta dipendenza dalle importazioni cinesi non si è escluso un impatto sulla redditività, ma senza che ciò bastasse a negare l’adozione delle misure.
Contenuto operativo del regolamento
L’articolo 1 istituisce il dazio provvisorio e disciplina: aliquote, codice addizionale TARIC, requisito della fattura commerciale valida per l’aliquota individuale, e obbligo di garanzia pari al dazio provvisorio all’immissione in libera pratica. L’articolo 2 fissa i termini procedurali post-adozione: 15 giorni per osservazioni scritte e 5 giorni per richiedere audizioni con la Commissione o con il consigliere-auditore. L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la durata di sei mesi dell’articolo 1.
Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione del dazio antidumping provvisorio
L’articolo 1 istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di filati in fibra di vetro, anche torti, esclusi stoppini, cavi e filati tagliati, originari della Repubblica popolare cinese. Le aliquote sono pari al 26,3 % per Henan Guangyuan New Material Co., Ltd. (codice addizionale TARIC 89 FV) e al 56,1 % per tutte le altre importazioni originarie della Cina (codice 8 999).
Condizioni per l’aliquota individuale e fattura commerciale
L’applicazione dell’aliquota individuale è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile dell’emittente, con il testo prescritto dall’articolo 1, paragrafo 3. In assenza della fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre società.
Garanzia doganale e disciplina applicabile
L’immissione in libera pratica nell’Unione del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Termini per osservazioni e audizioni
L’articolo 2 consente alle parti interessate di presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione con la Commissione e con il consigliere-auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario; il consigliere-auditore può valutare anche domande tardive.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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