Regolamento (UE) 2024/3204
Regolamento delegato (UE) 2024/3204 della Commissione, dell’11 ottobre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la vongola verace (Venerupis philippinarum) e l’occhialone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna alcune misure tecniche regionali del regolamento (UE) 2019/1241 relative a due specie: la vongola verace nel bacino di Arcachon e l’occhialone nelle sottozone CIEM 6-8. Per la vongola verace viene introdotta una taglia minima di riferimento per la conservazione di 32 mm; per l’occhialone vengono prorogate, fino al 31 dicembre 2025, la taglia minima di 36 cm e specifiche chiusure di pesca, con regole particolari per la pesca ricreativa e una clausola di riesame automatico in mancanza di nuove norme. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento (UE) 2019/1241 per aggiornare misure tecniche regionali sulla pesca della vongola verace (Venerupis philippinarum) e dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque nordoccidentali e sudoccidentali dell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca nelle acque dell’Unione interessate dalle misure tecniche regionali di cui agli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241, con riferimento alle acque nordoccidentali e sudoccidentali. Riguarda in particolare gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle rispettive regioni, nonché i pescherecci battenti bandiera francese, la pesca ricreativa e la pesca commerciale nelle sottozone CIEM richiamate. Le modifiche incidono sulle taglie minime di riferimento per la conservazione, sulle chiusure temporanee e sulle misure applicabili fino al 31 dicembre 2025; per l’occhialone il regolamento prevede applicazione dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Non disciplina le misure applicabili nelle acque del Regno Unito.
Modifica delle misure tecniche regionali per vongola verace e occhialone
Il regolamento delegato (UE) 2024/3204 modifica il regolamento (UE) 2019/1241, che disciplina le misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini. L’intervento si fonda sugli articoli 2, paragrafo 2, e 15, paragrafo 2, del regolamento base ed è giustificato dalle raccomandazioni comuni degli Stati membri interessati e dalle valutazioni scientifiche dello CSTEP.
Contesto e finalità
Le misure riguardano due ambiti distinti: da un lato la vongola verace (Venerupis philippinarum) nel bacino di Arcachon, dall’altro l’occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle sottozone CIEM 6-8. La Commissione richiama il fatto che le misure proposte devono essere coerenti con gli obiettivi di conservazione del regolamento (UE) 2019/1241 e con i requisiti relativi alle raccomandazioni comuni degli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto.
Vongola verace: riduzione della taglia minima di riferimento
Per la vongola verace nel bacino di Arcachon, l’allegato VII viene modificato fissando una taglia minima di riferimento per la conservazione pari a 32 mm. La scelta si basa sulle informazioni scientifiche più recenti: lo CSTEP ha ritenuto che la taglia proposta sia superiore alla prima maturità stimata (26,7 mm), con impatto probabilmente minimo sui giovanili e trascurabile sulla frazione matura. La Commissione sottolinea inoltre la presenza di misure di gestione complementari, tra cui due riserve marine chiuse alla pesca, un sistema di licenze e indagini biennali sullo stock.
Occhialone: proroga delle misure tecniche e chiusure
Per l’occhialone, il regolamento proroga e aggiorna misure già in vigore nelle sottozone CIEM da 6 a 8. La taglia minima di riferimento per la conservazione viene confermata a 36 cm fino al 31 dicembre 2025; in assenza di nuove norme, dal 1o gennaio 2026 si applicherà la soglia di 33 cm. È inoltre confermata per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 una MCRS di 40 cm fino al 31 dicembre 2025, con la stessa soglia residuale di 33 cm in caso di mancato rinnovo normativo.
Chiusure temporanee e specifiche per la pesca francese
Il regolamento mantiene anche chiusure mirate: dal 1o gennaio al 30 giugno 2025 i pescherecci battenti bandiera francese non possono effettuare pesca di occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7. Restano inoltre in vigore fino al 31 dicembre 2025 le misure tecniche specifiche applicabili nelle sottozone CIEM 6-8, in continuità con il regime introdotto e poi prorogato da precedenti atti delegati.
Entrata in vigore, applicazione e rapporti con l’accordo UE-Regno Unito
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, mentre le misure sull’occhialone si applicano dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 per garantire continuità giuridica rispetto alle misure in scadenza. La Commissione precisa inoltre che le misure per le acque dell’Unione perseguono gli obiettivi dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito e non pregiudicano le misure applicabili nelle acque britanniche.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati VI e VII del regolamento (UE) 2019/1241 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento delegato.
Vongola verace nel bacino di Arcachon
Nell’allegato VII, parte A, la taglia minima di riferimento per la conservazione della vongola verace (Venerupis philippinarum) è fissata a 32 mm.
Occhialone: taglia minima e durata temporale
Nell’allegato VI e nell’allegato VII la taglia minima di riferimento per la conservazione dell’occhialone (Pagellus bogaraveo) è fissata a 36 cm; tale misura si applica fino al 31 dicembre 2025. In assenza di nuove norme adottate prima di tale data, dal 1o gennaio 2026 la taglia minima sarà di 33 cm.
Occhialone: pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7
Per la pesca ricreativa nelle sottozone CIEM 6 e 7 continua ad applicarsi una MCRS di 40 cm per l’occhialone fino al 31 dicembre 2025; in assenza di nuove norme, dal 1o gennaio 2026 la taglia applicabile diventa 33 cm.
Occhialone: chiusure per i pescherecci francesi
Dal 1o gennaio al 30 giugno 2025 è vietata ai pescherecci battenti bandiera francese ogni attività di pesca dell’occhialone nelle sottozone CIEM 6 e 7.
Occhialone: misure per le sottozone CIEM 6-8
Sono prorogate fino al 31 dicembre 2025 le misure tecniche specifiche applicabili all’occhialone nelle sottozone CIEM da 6 a 8, comprese le chiusure stagionali e geografiche richiamate dal regolamento, con termine di applicazione espresso al 31 dicembre 2025.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le misure riguardanti l’occhialone si applicano dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2025. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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