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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34865/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse privo di specificità e quindi non idoneo a sollecitare il sindacato di legittimità, poiché non si confrontava in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, definita logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per il delitto di ricettazione. Con l'unico motivo denunciava l'asserita scorrettezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, ma la censura è stata ritenuta generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della decisione di merito fossero erronei né consentiva alla Corte di cassazione di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto. La Corte ha quindi rilevato il difetto dei requisiti di specificità del ricorso ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Norma incriminatrice del delitto oggetto della contestazione e della declaratoria di responsabilità in appello; la Corte non ne sviluppa il contenuto, ma richiama il reato come oggetto della censura.

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e adeguatamente indicati; la mancanza di specificità e di determinatezza del motivo comporta inammissibilità.

  • art. 615 c.p.p.

    Non richiamato testualmente nel corpo della motivazione, ma la formula finale è quella tipica della declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente quanto basta a consentire alla Corte di individuare con precisione le censure rivolte alla sentenza impugnata.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti a contestazioni generiche sulla motivazione della decisione di merito senza indicare gli errori argomentativi o probatori concretamente denunciati.
  • Quando la sentenza impugnata risulti sorretta da motivazione logicamente coerente e il ricorso non si confronti puntualmente con essa, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del gravame.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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