Cassazione Penale, Sentenza n. 31137/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rimettendo a quest'ultimo anche la liquidazione delle spese per questo grado di legittimità
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il difensore dell'imputato ha dedotto violazione degli artt. 578, comma 1 e 129 cod. proc. pen. e assoluta mancanza di motivazione: la Corte d'appello, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, si è limitata a richiamare la sentenza di primo grado e ad applicare il criterio di cui all'art. 129 c.p.p. (assenza di prova evidente di innocenza), senza esaminare compiutamente i motivi di appello e senza valutare, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., le censure rilevanti ai fini delle statuizioni civili contestate dalla difesa
Norme richiamate
art. 578 cod. proc. pen.
Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione/amnistia, il giudice d'appello o la Cassazione devono decidere sulle impugnazioni riguardanti i capi della sentenza che concernono gli interessi civili, esaminando compiutamente i motivi di impugnazione proposti dall'imputato
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce le ipotesi di proscioglimento per non aver commesso il fatto o per non averlo commesso da parte dell'imputato in modo evidente; non può però essere usato in modo sostitutivo dell'obbligo di valutare i motivi di impugnazione ai fini civili previsto dall'art. 578
art. 622 cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per individuare il giudice civile competente in caso di rinvio per le questioni civili (competenza per valore in grado d'appello)
Sezioni Unite, sent. n. 40109 del 18/07/2013 (Sciortino)
Principio condiviso sulla competenza e sul modo di rinvio delle questioni civili dopo intervento della Cassazione su profili penali estinti
Giurisprudenza di riferimento (Mosca, Tomasi, Gambardella)
Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009; Sez. 6, n. 18889 del 28/02/2017; Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012
Costante orientamento che chiarisce come, in caso di estinzione del reato, il giudice superiore debba comunque esaminare i motivi di impugnazione con riferimento agli interessi civili e non limitarsi all'accertamento dell'assenza di prova evidente della non colpevolezza
Massime di principio
- Se il reato si estingue per prescrizione o amnistia, il giudice d'appello o la Cassazione devono comunque pronunciarsi sulle questioni civili connesse (art. 578 c.p.p.), esaminando compiutamente i motivi di impugnazione presentati dall'imputato
- Non è sufficiente richiamare l'assenza di prova evidente della non colpevolezza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per confermare obblighi civili: il giudice deve motivare specificamente in ordine alle censure difensive rilevanti per le pretese civili
- In caso di omissione di tale esame, la Cassazione annullerà gli effetti civili della sentenza e rinvierà la decisione al giudice civile competente per valore in grado d'appello (art. 622 c.p.p. e principi delle Sezioni Unite)
- Per l'imputato/ricorrente: nei giudizi d'appello è importante formulare e documentare specifiche censure dirette sia alla responsabilità penale sia alle conseguenze civili, perché il giudice superiore è tenuto a valutarle anche se il reato si estingue
- Per la parte civile: la sopravvenuta estinzione del reato non elimina l'obbligo per il giudice d'appello/Cassazione di dare adeguata motivazione sulle pretese risarcitorie; l'insufficiente esame delle censure può determinare il rinvio ad altro giudice
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