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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16186/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto opposto dall’Amministrazione a un’istanza di rimborso proposta da un contribuente ai sensi dell’art. 9, comma 17, L. 289/2002, per ottenere il rimborso del 90% delle imposte versate negli anni 1990-1992 in relazione ai soggetti colpiti dal sisma del 1990. La CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva confermato, ritenendo sussistente il diritto al rimborso e tempestiva la domanda. In Cassazione l’Agenzia deduceva: (1) violazione delle norme sul processo tributario e sull’onere della prova, sostenendo che la domanda di rimborso fosse inammissibile perché non indicava il quantum richiesto e dunque non poteva generare un silenzio-rifiuto impugnabile; inoltre lamentava che i giudici di merito non avessero accertato i fatti costitutivi del diritto al rimborso, cioè la residenza nel Comune colpito dal sisma e l’effettivo versamento delle imposte; (2) violazione dell’art. 2697 c.c. e della normativa sopravvenuta, assumendo che dovesse applicarsi la disciplina successiva che riduceva l’ammontare del rimborso e che dovessero essere scomputati i rimborsi già percepiti negli anni 1990 e 1991.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché l’Agenzia non aveva riportato nel ricorso il contenuto della richiesta di rimborso né indicato dove fosse reperibile il documento, impedendo il controllo sulla dedotta omissione. Ha inoltre osservato che l’Agenzia non aveva contestato specificamente, nei gradi di merito, la residenza del contribuente in uno dei comuni colpiti dal sisma e l’avvenuto integrale versamento delle imposte. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato nella parte in cui invocava lo ius superveniens: la normativa sopravvenuta che pone limiti quantitativi al rimborso non incide sui giudizi in corso, ma solo sulla fase esecutiva/ottemperanza, in assenza di disposizioni transitorie. È stato inoltre dichiarato inammissibile il profilo relativo allo scomputo dei rimborsi già percepiti, perché si trattava di questione nuova, proposta per la prima volta in Cassazione. Il ricorso è stato infine rigettato; nessuna statuizione sulle spese perché il contribuente non si era difeso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, L. 289/2002

    90% delle imposte versate

    è la base normativa del diritto al rimborso richiesto dai contribuenti colpiti dal sisma del 1990

  • artt. 18, 19 e 21 d.lgs. 546/1992

    richiamati dall’Agenzia per sostenere l’inammissibilità del ricorso introduttivo e l’insussistenza di un silenzio-rifiuto impugnabile

  • art. 116 c.p.c.

    invocato come parametro di violazione nella valutazione delle prove e degli accertamenti di merito

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova dei fatti costitutivi del diritto al rimborso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato come vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato come vizio denunciato per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    usato per denunciare omesso esame di fatti decisivi

  • art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.

    richiamato per affermare l’inammissibilità del motivo per difetto di autosufficienza

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 1, comma 665, L. 190/2014

    invocato, come modificato dall’art. 16-octies, d.l. 91/2017, per sostenere la riduzione del rimborso

  • art. 16-octies, d.l. 91/2017, conv. in L. 123/2017

    considerato dalla Corte come disciplina sopravvenuta non applicabile ai giudizi pendenti quanto al titolo del diritto, ma solo alla fase esecutiva

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte esclude l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su documenti o atti processuali deve essere autosufficiente: occorre riprodurre il contenuto del documento rilevante o indicare specificamente dove esso sia reperibile nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Le questioni che presuppongono l’esame di fatti costitutivi del diritto devono essere specificamente contestate nel merito; la mancata contestazione in appello di circostanze decisive può precludere la loro successiva deduzione in cassazione.
  • La sopravvenienza normativa che introduce limiti quantitativi al rimborso non incide sui giudizi pendenti quanto al titolo sostanziale del diritto, se non vi sono disposizioni transitorie; tali limiti operano, semmai, nella fase esecutiva o di ottemperanza.
  • In sede di legittimità non possono essere introdotte per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nei gradi di merito, salvo che siano rilevabili d’ufficio.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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