Cassazione Penale, Sentenza n. 42540/2024 del 20/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 15/02/2024 che, in sede di appello cautelare, aveva confermato l'ordinanza del G.U.P. del 05/06/2023 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva: 1) omessa motivazione rispetto al valore delle dichiarazioni sopravvenute del collaboratore di giustizia Barone Ivan (che avrebbe escluso l'affiliazione di Curcio, riportando che Curcio si era limitato a svolgere alcune "ambasciate"), ritenute rilevanti e sovrapponibili a quelle di Bruzzese Franco; 2) omessa motivazione e violazione delle norme processuali (artt. 192, 274 e 275 c.p.p.) in ordine all'attualità della pericolosità, alla mancanza di intercettazioni che coinvolgano il ricorrente, alla distanza temporale tra i fatti (2012) e l'ordinanza custodiale (2022) e alla mancata dimostrazione della perdurante stabile connessione con la cosca, con conseguente richiesta di riesame della misura cautelare.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Catanzaro avesse adeguatamente motivato la valutazione delle dichiarazioni sopravvenute e l'assenza di elementi nuovi idonei a superare la gravità indiziaria e la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.; ha confermato che i giudici di merito hanno valutato l'attualità della pericolosità e la natura perdurante della condotta contestata. La Corte ha inoltre richiamato il principio secondo cui la cassazione non è luogo per rivalutare fatti o valutazioni alternative del merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e disposta la trasmissione di una copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.), non essendo disposta la rimessione in libertà.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte e il giudice di merito hanno ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore non escludessero la partecipazione di Curcio al sodalizio mafioso: esse attestavano la "messa a disposizione" del ricorrente per il gruppo e quindi non erano idonee a travolgere la gravità indiziaria rispetto al reato associativo.
artt. 192, 274 e 275 cod. proc. pen.
Le norme sono richiamate in relazione al dovere di motivazione (art.192) e ai criteri di valutazione degli elementi di prova e delle presunzioni ai fini cautelari (artt.274, 275). Il giudice ha ritenuto che non sussistessero elementi nuovi capaci di incidere sull'attualità della pericolosità e di superare la presunzione prevista dall'art.275, comma 3.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per ammettere la possibilità di infliggere una sanzione pecuniaria (ammenda) in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà del detenuto; la norma è stata applicata in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono essere rilevanti, ma per essere idonee a modificare misure cautelari devono essere chiaramente esimenti rispetto agli elementi essenziali dell'accusa; semplici minimizzazioni o attestazioni di aver svolto "ambasciate" non necessariamente travolgono la gravità indiziaria.
- La Corte di cassazione, in materia di misure cautelari, è limitata a verificare violazioni di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è sede per una rivalutazione di merito o per proporre una diversa ricostruzione fattuale già esaminata dal giudice di merito (giudicato cautelare).
- L'attualità della pericolosità non viene automaticamente esclusa dal decorso del tempo: se l'imputazione riguarda condotte perduranti, l'intervallo temporale tra i fatti e la misura non è di per sé sufficiente a escludere la sussistenza del pericolo.
- Per superare la presunzione prevista dall'art.275 c.p.p. occorrono elementi concreti e nuovi che dimostrino la stabile cessazione dei rapporti con l'organizzazione; la sola assenza di intercettazioni o dichiarazioni favorevoli non basta.
- Presentare un ricorso in cassazione senza prospettare una violazione normativa precisa o senza evidenziare la manifesta illogicità della motivazione può comportare la dichiarazione di inammissibilità e sanzioni economiche (spese processuali e ammenda).
- Domande cautelari già esaminate e decise in sede di merito, e verificate anche dal vaglio di legittimità, sono difficilmente riapribili in cassazione salvo che non emergano fatti o profili di diritto nuovi e rilevanti.
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