Cassazione Penale, Sentenza n. 13686/2022 del 11/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'assoluzione dall'art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (emissione di fatture per operazioni inesistenti), sostenendo che il Giudice avesse errato nell'interpretare l'art. 9 del medesimo decreto. In base a tale norma e alla giurisprudenza consolidata, il PM sosteneva che la deroga al concorso di persone non si applica quando la stessa persona abbia materialmente emesso e poi utilizzato le fatture inesistenti: quindi chi fa e poi si avvale delle fatture deve rispondere sia per emissione (art. 8) sia per utilizzo (art. 2). Il ricorso chiedeva l'annullamento della parte di sentenza che aveva assolto l'imputato dall'art. 8.
La decisione
La Corte ha ritenuto condivisibile la corretta interpretazione giurisprudenziale richiamata dal Procuratore, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile rispetto al caso concreto perché la fattisica sottostante non rientra nel quadro applicativo della deroga dell'art. 9. Nel caso specifico la fattura n. 374 del 30/06/2013 non risultava emessa dalla MP srl ma era materialmente falsa e presumibilmente stata formata dallo stesso Calamai o da persona da lui incaricata; pertanto non si trattava del tipico rapporto emittente-utilizzatore disciplinato dall'art. 9. Conseguentemente è stata confermata la condanna per l'utilizzo della fattura (art. 2 d.lgs. 74/2000) e mantenuta l'assoluzione per la fattispecie di emissione (art. 8) come statuì il giudice di primo grado; il ricorso del PM è stato respinto/inammissibile.
Norme richiamate
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 2
Riguarda l'utilizzo nelle dichiarazioni fiscali di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; nel caso concreto l'imputato è stato ritenuto responsabile di questa fattispecie per aver registrato e utilizzato la fattura falsa nella dichiarazione 2013.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 8
Sanziona l'emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il Tribunale di primo grado ha assolto l'imputato da questo capo di imputazione perché la fattura era materialmente falsa e non risultava emessa dalla società apparente emittente; la Corte ha confermato che, nelle circostanze del caso, l'art. 8 non poteva essere applicato contro l'imputato.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - art. 9
Prevede una deroga all'art. 110 c.p. escludendo il concorso di persone tra emittente e utilizzatore delle fatture inesistenti quando si tratta di soggetti distinti; la giurisprudenza ha chiarito che tale deroga non si applica quando la stessa persona svolge in proprio sia l'emissione sia l'utilizzazione (es.: amministratore emittente e stesso amministratore della società utilizzatrice). Tuttavia, la Corte ha rilevato che l'art. 9 non è applicabile nel caso di materiale falsificazione del documento che finge l'emissione da parte di un terzo reale.
Codice penale - art. 110
Principio generale sul concorso di persone nel reato; l'art. 9 del D.Lgs. 74/2000 introduce una deroga a tale regola per i casi fattuali tipici di emittente e utilizzatore distinti.
Riferimento normativa storica: legge n. 516/1982
Richiamata nella motivazione per spiegare l'evoluzione interpretativa: la disciplina precedente privilegiava la responsabilità dell'utilizzatore come beneficiario della frode; il d.lgs. 74/2000 ha modificato tale impostazione introducendo la deroga oggi disciplinata dall'art. 9.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra fattura realmente emessa da un soggetto giuridico (anche se relativa a operazioni inesistenti) e fattura materialmente falsa o contraffatta: la disciplina e le conseguenze penali possono cambiare radicalmente.
- L'art. 9 del D.Lgs. 74/2000 esclude il concorso di persone tra emittente e utilizzatore quando si tratta di soggetti distinti; pertanto, se vi è un emittente reale e un utilizzatore distinto, normalmente l'utilizzatore non è perseguibile per concorso nell'emissione.
- La deroga dell'art. 9 non trova applicazione quando la stessa persona cumulativamente emette e utilizza le fatture (es. medesimo soggetto, o amministratore di entrambe le società): in tali ipotesi il soggetto può rispondere sia per emissione sia per utilizzo.
- Se la fattura è stata materialmente falsificata (non emessa dal soggetto indicato), occorre accertare chi ha formato il documento: la persona che materialmente ha creato la fattura può essere ritenuta responsabile della falsificazione e della successiva utilizzazione.
- In fase istruttoria è cruciale l'acquisizione di elementi probatori sulla paternità materiale della fattura (es. testimonianze, documentazione contabile dell'apparente emittente) per stabilire se si tratta di emissione da parte di terzo, uso di fattura altrui o falsificazione.
- La distinzione tra istigazione/concorsi morali (art. 110 c.p.) e formazione materiale del documento è rilevante: l'istigazione da parte dell'utilizzatore verso un emittente distinto può rientrare nella deroga dell'art. 9; la formazione materiale di un documento falso da parte dell'utilizzatore configura invece una fattispecie diversa.
- Sempre valutare la possibilità di responsabilità plurima: quando i ruoli societari si sovrappongono (es. amministratore di entrambe le società) la giurisprudenza tende a non applicare la deroga e ad attribuire responsabilità per entrambe le condotte.
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