Sentenza del 22/11/2017 n. 4818 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Imposta di registro - Enunciazione - Onere della prova in capo all'amministrazione finanziaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa erariale non può essere ritenuta legittima sulla base della sola affermazione dell'Ufficio. Quando il contribuente contesta l'esistenza dell'atto enunciato, spetta all'Amministrazione finanziaria fornire la prova della relativa fattispecie, producendo in giudizio gli atti del procedimento monitorio. In assenza di tale prova, la liquidazione dell'imposta di registro deve essere annullata o comunque non può essere confermata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione dell'imposta di registro, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. 131/1986, a un asserito atto di riconoscimento di debito che sarebbe stato enunciato nell'ambito di un procedimento monitorio. Il contribuente negava l'esistenza dell'atto enunciato e contestava quindi la legittimità della pretesa fiscale. L'Amministrazione aveva l'onere di dimostrare sia l'esistenza dell'atto sia la sua effettiva enunciazione nel procedimento monitorio, mediante la produzione degli atti processuali rilevanti.
Norme richiamate
Art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell'imposta di registro)
Enunciazione di atti non registrati
La disposizione consente, a determinate condizioni, di assoggettare a imposta di registro un atto non registrato quando esso sia enunciato in un altro atto o provvedimento. Tuttavia, l'applicazione della norma presuppone la prova dell'esistenza dell'atto e della sua effettiva enunciazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria fonda una pretesa su un atto asseritamente enunciato in un altro documento o procedimento, deve provare concretamente l'esistenza dell'atto presupposto e la sua enunciazione.
- Se il contribuente nega l'esistenza dell'atto enunciato, l'Ufficio non può limitarsi a richiamarlo nell'avviso o nella liquidazione, ma deve produrre gli atti pertinenti del procedimento da cui l'enunciazione risulterebbe.
- L'onere della prova della legittimità della pretesa fiscale resta a carico dell'Amministrazione per i fatti costitutivi dell'imposizione; la mancata produzione documentale può determinare l'annullamento della pretesa.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare specificamente l'esistenza, il contenuto e l'enunciazione dell'atto e chiedere che l'Ufficio ne dimostri documentalmente la presenza nel procedimento richiamato.
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