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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06326/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2014 con cui l’Ufficio aveva disconosciuto costi relativi a quattro fatture di acquisto ritenute soggettivamente/oggettivamente inesistenti nell’ambito di operazioni qualificate come sponsorizzazioni verso un’associazione sportiva, recuperando IRES, IRAP e IVA oltre sanzioni. In primo grado il ricorso era stato accolto, mentre in appello l’Amministrazione aveva ottenuto riforma della decisione. In Cassazione la contribuente deduceva: (1) violazione di legge per asserita erronea ripartizione dell’onere della prova, sostenendo che la CTR avesse addossato alla contribuente la prova di un fatto negativo, cioè la non falsità delle fatture; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente, incoerente e contraddittoria, lamentando che la CTR avesse trascurato la documentazione fotografica prodotta a dimostrazione dell’effettivo svolgimento della sponsorizzazione e richiamando inoltre l’esito assolutorio del parallelo procedimento penale a carico del legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili entrambi i motivi perché, al di là della formulazione del primo motivo, le doglianze miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati dal giudice di merito, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la censura di motivazione apparente è stata reputata infondata perché la sentenza d’appello, pur succinta, conteneva una motivazione compiuta e comprensibile: la CTR aveva spiegato che la documentazione prodotta era insufficiente a dimostrare l’effettività della prestazione e mancava la prova del concreto effetto promozionale delle competizioni/eventi sponsorizzati sull’attività commerciale dello sponsor. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulla ripartizione dell’onere della prova; la Corte osserva che la censura, in concreto, tendeva a una rivalutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte chiarisce che il vizio è censurabile solo se la motivazione è talmente incomprensibile da tradursi in nullità della sentenza.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla ricorrente nel dedurre il vizio motivazionale della sentenza tributaria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito.
  • La denuncia di violazione dell’onere della prova è inammissibile quando, sotto la veste formale della violazione di legge, si solleciti in realtà un riesame del merito e delle risultanze istruttorie.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione sia del tutto incomprensibile o meramente apparente; non è sufficiente che essa sia sintetica, se comunque consente di comprendere la ratio decidendi.
  • Per contestare il mancato riconoscimento di costi per operazioni asseritamente inesistenti, il contribuente deve offrire prova concreta dell’effettività della prestazione e, nel caso di sponsorizzazioni, dell’idoneità dell’attività sponsorizzata a generare una diffusione conoscitiva dello sponsor e un potenziale incremento dell’attività commerciale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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