Sentenza del 12/10/2016 n. 20500 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito ai fini IRPEG, IRAP e IVA, contestando l'indebita rivalutazione di immobilizzazioni mediante l'inclusione di spese di manutenzione e riparazione, nonché l'omessa contabilizzazione di aggi sulle merci in giacenza e di ricavi. La CTR aveva disapplicato le sanzioni, ritenendo implicitamente proposta la relativa domanda, e aveva riconosciuto in motivazione il diritto della società al rimborso dell'imposta sostitutiva. L'Agenzia ha impugnato tale decisione, sostenendo in particolare che la disapplicazione delle sanzioni costituisse una domanda nuova, non proposta tempestivamente, e che non fosse configurabile una domanda implicita di rimborso. La società ha proposto ricorso incidentale sulla qualificazione delle spese rivalutate e sulla compensazione dell'imposta sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, stabilendo che la disapplicazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa deve essere specificamente allegata e richiesta dal contribuente e non può essere riconosciuta d'ufficio né considerata implicitamente compresa in altre domande. La questione, se proposta tardivamente, è inammissibile ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. I motivi relativi al rimborso dell'imposta sostitutiva sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché il dispositivo della CTR non conteneva alcuna statuizione effettiva sul rimborso e le affermazioni presenti nella motivazione erano meramente accessorie. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e, quanto alla compensazione, anche per novità della domanda. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla disapplicazione delle sanzioni e la Corte ha deciso nel merito dichiarando dovute le sanzioni applicate dall'Ufficio. La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 3.000 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 8
Il giudice tributario può dichiarare non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferisce.
Il potere di disapplicare le sanzioni presuppone che il contribuente alleghi specificamente le condizioni obiettive di incertezza normativa; il giudice non può esercitarlo d'ufficio in assenza di una domanda o di una deduzione tempestiva.
D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 2
Non sono punibili le violazioni determinate da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
La causa di non applicazione della sanzione deve essere collegata a una concreta e oggettiva difficoltà interpretativa della disciplina, derivante da elementi normativi di confusione, e deve essere dedotta dalla parte interessata.
Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3
Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.
Lo Statuto dei diritti del contribuente conferma l'esimente dell'incertezza normativa oggettiva, ma non elimina l'onere del contribuente di allegarla e dimostrarla nel processo.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 57
Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove.
Le domande e le relative cause petendi devono essere formulate nel ricorso introduttivo; la richiesta di disapplicazione delle sanzioni o di riliquidazione dell'imposta non può essere introdotta per la prima volta in appello.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Disciplina il rimborso delle somme versate in eccedenza mediante apposita istanza.
Il diritto al rimborso richiede il rispetto delle modalità procedurali previste dalla legge, inclusa, nei casi applicabili, la presentazione di una specifica istanza; tuttavia, nella controversia esaminata, la Corte non ha deciso nel merito perché la statuizione sul rimborso mancava nel dispositivo.
Codice di procedura civile, artt. 366, 370 e 371
Impongono, tra l'altro, l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi del ricorso per cassazione e disciplinano i requisiti del ricorso incidentale.
Il ricorso incidentale deve essere autosufficiente e contenere una autonoma esposizione dei fatti rilevanti; il mero rinvio agli atti o alla ricostruzione contenuta nel ricorso principale può determinarne l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa non è automatica: il contribuente deve richiederla espressamente e indicare gli elementi concreti che rendono obiettivamente incerta la norma applicata.
- Una domanda non può essere considerata implicitamente proposta quando ha un presupposto giuridico autonomo e richiede specifiche allegazioni, come la richiesta di annullamento o disapplicazione delle sanzioni.
- Le domande nuove introdotte per la prima volta in appello, comprese quelle di riliquidazione, compensazione o rimborso se non già dedotte, sono normalmente inammissibili.
- Nel giudizio di cassazione si impugnano le statuizioni effettive contenute nel dispositivo; le mere argomentazioni aggiuntive della motivazione, prive di effetti decisori, non possono fondare un'impugnazione per difetto di interesse.
- Un ricorso incidentale deve consentire alla Corte di comprendere autonomamente origine, oggetto e svolgimento della controversia; il rinvio generico ad altri atti può comportarne l'inammissibilità.
- Quando la Corte accoglie il ricorso e dispone di tutti gli elementi necessari, può decidere direttamente nel merito, dichiarando dovute le sanzioni anziché rinviare la causa al giudice di merito.
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