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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21257/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di trasloco: la cooperativa che aveva eseguito il servizio chiedeva la condanna del committente al pagamento di euro 720, quale residuo della fattura n. 902/2014, sostenendo che sul prezzo complessivo di euro 1.220 fosse stato versato solo un acconto di euro 500. Il convenuto si opponeva affermando che con il presidente della cooperativa era stato raggiunto un accordo verbale per compensare il residuo prezzo con i danni asseritamente subiti durante il trasloco, consistenti nella perdita di una piccola collezione di vasi di ceramica e nel danneggiamento di una finestra e di un armadio. Il giudice di pace respingeva la domanda e il tribunale, in appello, rigettava comunque l'impugnazione, ritenendo provato l'accordo verbale e applicando il principio di non contestazione. La cooperativa ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 132, 320 e 115 c.p.c., perché il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non reiterate le istanze istruttorie e non contestati i fatti avversari, trascurando le richieste testimoniali; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sempre in relazione all'art. 115 c.p.c., assumendo che il giudice d'appello avesse applicato in modo errato il principio di non contestazione senza compiere un effettivo accertamento dei fatti. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché il rigetto dell'appello era fondato sul principio di non contestazione e non sul profilo dedotto dalla ricorrente; il secondo perché non attingeva la ratio decidendi, costituita dall'assenza di contestazione dell'accordo che avrebbe compensato le reciproche pretese creditorie.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera quando le difese della parte risultino generiche o omissive; la contestazione deve essere specifica e proposta nella prima difesa utile, non rilevando atteggiamenti assunti fuori dal processo.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma senza che la Corte ne affermi una regola autonoma diversa dal profilo dell'inammissibilità del motivo.

  • art. 320 c.p.c.

    La memoria ex art. 320 c.p.c. costituisce la sede in cui le difese devono essere tempestivamente e specificamente articolate ai fini della contestazione dei fatti allegati dalla controparte.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge invocato dalla ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo reputa inammissibile perché non colpisce la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    È richiamato per l'introduzione del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile, la contestazione dei fatti allegati dalla controparte deve essere specifica e tempestiva; difese generiche possono essere equiparate a mancata contestazione ai fini dell'art. 115 c.p.c.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, anche se censura un passaggio motivazionale secondario o diverso da quello decisivo.
  • L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto invocato non integra il fondamento della decisione o se la censura non mira alla reale base argomentativa posta a sostegno del rigetto.
  • Le circostanze e le dichiarazioni svolte fuori dal processo non valgono, di per sé, come contestazione processuale specifica; ciò che rileva è la prima difesa utile nel contraddittorio.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto oltre la data indicata dalla legge, la Corte deve dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, senza margini di discrezionalità.

Come è indicizzato

MaterieTrasportoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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