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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9213/2022 del 17/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) che aveva condannato la ricorrente per il reato di peculato (art. 314 c.p.) per essersi appropriata delle somme riscosse a titolo di tassa di soggiorno negli anni 2016-2018. Il ricorso deduceva l'erronea qualificazione del fatto e l'abolitio criminis in ragione della modifica normativa contenuta nell'art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (che aveva attribuito al gestore della struttura la qualifica di responsabile d'imposta) e della successiva disposizione di conversione/interpretazione (art. 5-quinquies d.l. n. 146/2021, conv. L. 215/2021) che dichiara applicabile il comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. n. 23/2011 anche ai casi antecedenti al 19/05/2020; in via preliminare è stato altresì dedotto il limite di impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento (artt. 444, comma 2 e 448, comma 2-bis c.p.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti esposti. Ha ritenuto inammissibile la censura che mirava a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto rispetto alla sola modifica del 2020 (perché, con il ragguaglio al contenuto del capo di imputazione e della sentenza di patteggiamento, non emergeva un errore manifesto). Tuttavia la Corte ha ritenuto che l'intervento normativo contenuto nell'art. 5-quinquies d.l. n.146/2021, pur formalmente qualificato come interpretazione autentica, abbia natura innovativa con efficacia retroattiva e sia ragionevole sotto il profilo del diritto intertemporale; tale disposizione rende applicabile anche ai fatti commessi anteriormente al 19/05/2020 la qualifica soggettiva di responsabile d'imposta del gestore e la relativa disciplina amministrativo-tributaria, determinando perciò la sopravvenuta irrilevanza penale del fatto contestato. Per tali ragioni la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (con conseguenze ai sensi dell'art. 129 c.p.p.) e ha disposto la trasmissione della sentenza al Comune di Como.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Norma incriminatrice applicata in primo grado per le appropriazioni di somme riscosse a titolo di tassa di soggiorno; la Corte ha ritenuto che la norma non sia stata modificata nella sua struttura dall'intervento normativo successivo, ma che la sopravvenuta attribuzione della qualifica di responsabile d'imposta possa rendere la condotta non più penalmente rilevante per i fatti oggetto di causa

  • art. 358 cod. pen. (incaricato di pubblico servizio)

    La qualificazione soggettiva richiesta dall'art. 314 (incaricato di pubblico servizio) è centrale per la configurabilità del peculato; la modifica normativa ha inciso sul regime soggettivo del gestore della struttura ricettiva, portando alla riclassificazione come responsabile d'imposta e non più come incaricato in senso pubblicistico

  • art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, comma 1-ter

    Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno ... con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. ... Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ... Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno ... si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

    La modifica ha trasformato il rapporto tra gestore e ente impositore da rapporto di servizio (con possibile "agente contabile") a rapporto tributario di responsabile d'imposta, con diritto di rivalsa e sanzioni amministrative per omissioni

  • art. 180, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 'Rilancio')

    Ha introdotto il comma 1-ter nell'art. 4 d.lgs. 23/2011 modificando il regime della tassa di soggiorno; la giurisprudenza preliminare della Corte aveva ritenuto che tale novella non produsse abolitio criminis retroattiva (non mutando la fattispecie astratta del peculato), ma solo l'effetto concreto di far venir meno la qualifica soggettiva per i fatti commessi in epoca successiva

  • art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. L. 17 dicembre 2021, n. 215 (presunta interpretazione autentica)

    Il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ... si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020

    La Corte ha ritenuto che, sebbene formalmente definita "interpretazione autentica", la disposizione abbia natura innovativa con efficacia retroattiva; essa estende la qualifica di responsabile d'imposta anche ai fatti anteriori al 19/05/2020 e di conseguenza determina la sopravvenuta irrilevanza penale (abolitio criminis) per le condotte consistenti nell'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno

  • art. 444 e art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti e limiti del ricorso)

    I rimedi in Cassazione contro le sentenze di patteggiamento sono limitati: la Corte può annullare solo per errore manifesto di qualificazione che sia immediatamente evidente dal capo di imputazione e dalla succinta motivazione; errori di merito o di interpretazione non manifesti sono inammissibili

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Regola le conseguenze della sopravvenuta non punibilità (abolitio criminis); la Corte ha valutato gli effetti prescritti dall'art. 129 nell'ipotesi di applicazione della norma retroattiva che esclude la rilevanza penale del fatto

  • art. 1 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Principio generale di irretroattività delle sanzioni amministrative; la Corte ha valutato la deroga introdotta dall'art. 5-quinquies e la sua giustificazione di ragionevolezza, richiamando la giurisprudenza costituzionale sui limiti della retroattività extrapenale

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo per errori di qualificazione manifesti e immediatamente evidenti dal capo di imputazione e dalla motivazione: questioni di merito opinabili non sono sindacabili
  • La modifica di norme extracodiciali (tributarie o amministrative) che incide sulla qualifica soggettiva rilevante per un reato può, in casi adeguati, determinare la sopravvenuta irrilevanza penale delle condotte (abolitio criminis), ma la sussistenza di tale effetto va valutata secondo il confronto strutturale tra le fattispecie e i principi di diritto intertemporale
  • Una successiva norma che dichiari l'applicazione retroattiva di una qualificazione extracodiciale (anche se formalmente denominata "interpretazione autentica") può essere considerata innovativa e produrre effetti retroattivi validi, purché la retroattività sia giustificata sul piano della ragionevolezza e non violi principi costituzionali (es. affidamento, eguaglianza, funzioni giudiziarie); in tali casi il giudice deve applicare la nuova qualificazione anche ai fatti anteriori
  • Se una norma successiva rende applicabile un regime amministrativo-tributario a fatti anteriori, con effetto di escludere la qualificazione penale precedente, il giudice penale deve valutare la conseguente applicazione dell'art. 129 c.p.p. e l'eventuale annullamento senza rinvio della sentenza di condanna
  • In casi analoghi (omesso versamento di tasse riscosse per conto di un ente): verificare sempre la data dei fatti rispetto alle modifiche normative (data di entrata in vigore della novella e di eventuali successivi interventi interpretativi/retroattivi) e valutare con attenzione sia i profili sostanziali (qualifica soggettiva) sia quelli processuali (limiti di impugnazione delle sentenze concordate)
  • Consiglio pratico per la difesa: sollevare tempestivamente, anche in sede di patteggiamento, eventuali eccezioni di sopravvenuta non punibilità derivanti da norme successive e documentare la rilevanza della norma intertemporale per ottenere, se del caso, l'annullamento senza rinvio o il proscioglimento

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