Cassazione Penale, Sentenza n. 8419/2025 del 28/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo gravante sulla societaà Vivai Maida s.r.l.s. (di cui e legale rappresentante), disposto sulla base dell'imputazione a carico del padre, Massimiliano Maida (artt. 110 e 416-bis c.p.). Ha dedotto: (i) l'illegittima esclusione dal giudizio della memoria difensiva depositata il 18/11/2024 per tardivita (violazione dell'art. 127 c.p.p. e vizi di motivazione); (ii) l'insussistenza del pericolo che giustificava il sequestro (assenza di pericolo di reiterazione, di rischio di dispersione dei beni e di confiscabilita ), con conseguente vizio nella conferma del vincolo cautelare.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto corretta l'esclusione della memoria depositata oltre il termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 c.p.p., richiamando il principio secondo cui nel giudizio d'appello cautelare la produzione di elementi nuovi e è consentita solo rispettando il termine; inoltre la ricorrente non ha allegato il contenuto della memoria nel ricorso, violando il principio di autosufficienza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato che, ai fini del sequestro preventivo, non e necessario accertare gravi indizi di colpevolezza in senso pieno, essendo sufficiente il "fumus commissi delicti"; ha poi ritenuto adeguata la motivazione che spiega come la revoca della misura personale sul padre non determini automaticamente la cessazione del periculum fondante il sequestro societario, essendo l'azienda riconducibile al medesimo e acquisita anteriormente alla revoca. Infine, ha ricordato il principio della preclusione processuale sulle questioni cautelari gia decise, modificabili solo sulla base di elementi nuovi o sopravvenuti. La ricorrente e stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 322-bis cod. proc. pen.
norma richiamata come base dell'appello cautelare; la Corte ha dato conto della corretta applicazione delle regole del giudizio d'appello cautelare
art. 127 cod. proc. pen.
il termine di cinque giorni per il deposito di memorie contenenti elementi "nuovi" nel giudizio cautelare deve essere rispettato; la violazione puo legittimare l'esclusione della produzione per non avere assicurato il contraddittorio
art. 125 cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai principi del contraddittorio e dell'assunzione di prove nel giudizio cautelare
art. 121 cod. proc. pen.
richiamato per principi generali del processo e dei termini procedurali
art. 606 cod. proc. pen.
norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione)
art. 321 cod. proc. pen.
norme sul sequestro preventivo: la valutazione delle esigenze cautelari (periculum) ai sensi del comma 2 e le relative modalitaà procedurali
art. 240-bis cod. pen.
richiamato nell'ambito delle fattispecie collegate alla responsabilitaà penale per forme associative o di collegamento, nella doglianza difensiva
art. 416-bis cod. pen.
norma relativa all'associazione di tipo mafioso; la contestazione al padre ha costituito il presupposto fattuale per il sequestro aziendale
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti di riproduzione dei motivi di ricorso in cassazione (richiamato nella esposizione dei motivi)
art. 616 cod. proc. pen.
norma sulla condanna alle spese nel processo penale; applicata per condannare la ricorrente alle spese di cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cautelare la produzione di elementi nuovi e è ammessa ma il deposito deve rispettare il termine di cinque giorni previsto dall'art. 127 c.p.p.: il mancato rispetto puo legittimare l'esclusione della prova per garantire il contraddittorio
- In cassazione il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza: se si invoca una memoria o documenti decisivi occorre allegarne il contenuto al ricorso, altrimenti la Corte non puo valutarne la novita
- Per il sequestro preventivo non e necessario accertare pienamente i gravi indizi di colpevolezza; e sufficiente il "fumus commissi delicti", ossia la astratta riconducibilita dei fatti a una ipotesi di reato
- Le ordinanze cautelari, una volta esaurite le impugnazioni, producono un giudicato cautelare "allo stato degli atti": possono essere rimesse in discussione solo con elementi veramente nuovi o sopravvenuti, non con argomentazioni diverse
- La revoca di una misura personale (es. custodia) non determina automaticamente la cessazione del periculum che giustifica un sequestro patrimoniale quando il bene risulta riconducibile alla persona indagata e acquisito anteriormente
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