Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1103/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima, -OMISSIS-resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500233

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di riconoscimento del trattamento economico previsto per i trasferimenti d'autorità

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR Lazio che aveva negato il riconoscimento del trattamento economico previsto dall'art. 1 della legge n. 86/2001 in caso di trasferimento d'autorità, conseguente alla soppressione della struttura presso la quale prestavano servizio. Nel corso del giudizio d'appello il Consiglio di Stato ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità, poiché il difensore che aveva notificato e depositato l'appello non risultava iscritto, a quelle date, all'albo speciale degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Gli appellanti hanno prodotto una certificazione attestante l'iscrizione del difensore all'albo ordinario e il maturato esercizio professionale continuativo per dodici anni, ma non l'effettiva iscrizione all'albo speciale al momento della notificazione e del deposito dell'appello. Sebbene negli atti fosse indicato anche un altro avvocato abilitato, questi non aveva sottoscritto l'appello, il modulo di deposito né le procure.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato l'appello inammissibile, senza esaminare nel merito la questione relativa al trattamento economico dei militari. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, c.p.a., il patrocinio davanti al Consiglio di Stato richieda necessariamente un avvocato ammesso al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Il mero possesso del requisito temporale di esercizio della professione non è sufficiente: occorrono la domanda dell'interessato, la valutazione favorevole del Consiglio nazionale forense e l'effettiva iscrizione all'albo speciale, che ha natura costitutiva dello status e non può retroagire anteriormente al provvedimento di iscrizione. La carenza dello ius postulandi del difensore al momento dell'instaurazione del giudizio determina l'inammissibilità dell'appello. L'indicazione di un ulteriore difensore abilitato non è idonea a sanare la carenza quando tale difensore non abbia sottoscritto gli atti processuali e le procure. In ragione della novità della questione processuale, le spese sono state compensate. La sentenza è stata trasmessa al Consiglio nazionale forense, al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Velletri e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86

    Prevede il trattamento economico spettante in caso di trasferimento d'autorità; la relativa domanda non è stata esaminata per l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 22, comma 2, c.p.a.

    per i giudizi davanti al Consiglio di Stato è obbligatorio il ministero di avvocato ammesso al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori

    Impone che la difesa davanti al Consiglio di Stato sia affidata a un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; la mancanza di tale requisito al momento dell'instaurazione del giudizio comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • art. 22, comma 4, l. 31 dicembre 2012, n. 247

    Consente, nel periodo transitorio indicato dalla disposizione, l'iscrizione all'albo speciale sulla base dei requisiti maturati secondo la normativa previgente, ma non equipara il mero possesso dei requisiti all'effettiva iscrizione.

  • art. 33, comma 2, r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578

    gli avvocati che aspirano all’iscrizione nell’albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali

    Il requisito dei dodici anni di esercizio professionale costituisce una condizione per chiedere l'iscrizione, ma non è sufficiente senza domanda, valutazione favorevole ed effettiva iscrizione nell'albo speciale.

  • artt. 24 e 111 Cost.

    La previsione dell'obbligatoria difesa tecnica mediante avvocato cassazionista non contrasta con il diritto di difesa, ma costituisce una modalità diretta ad assicurarne l'effettività.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato unitamente alla disciplina nazionale a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nel giudizio davanti al Consiglio di Stato è necessaria, al momento della notificazione e dell'instaurazione del giudizio, l'assistenza di un avvocato effettivamente iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori.
  • Il mero maturato esercizio della professione forense per il periodo richiesto dalla normativa non attribuisce automaticamente lo status di avvocato abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori: sono necessarie la domanda dell'interessato, la valutazione favorevole dell'organo competente e l'effettiva iscrizione all'albo speciale.
  • L'iscrizione all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori ha natura costitutiva e non può decorrere anteriormente al provvedimento che la dispone; pertanto, l'abilitazione non può essere retroattivamente desunta dal solo possesso dei requisiti sostanziali.
  • La carenza dello ius postulandi del difensore al momento della proposizione dell'appello rende inammissibile l'impugnazione, poiché l'appellante non risulta validamente assistito da un avvocato abilitato a patrocinare davanti al Consiglio di Stato.
  • L'indicazione nell'atto di un ulteriore avvocato abilitato non evita l'inammissibilità se tale professionista non sottoscrive l'atto processuale e la procura, sicché la paternità dell'impugnazione resta riferibile esclusivamente al difensore privo dello ius postulandi.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiAppello
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.