Sentenza n. 39/2026 - Salerno, Sezione 2
per l'annullamento: 1) quanto al ricorso introduttivo, notificato il 6 luglio 2009 e depositato il successivo 17: a) della delibera adottata dal Commissario straordinario del Comune di Baronissi n. 51 del 9 aprile 2009. avente ad oggetto “APQ Infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania…”; b) se e nella misura in cui occorra: della proposta di deliberazione n. 30/S04; c) del progetto definitivo degli interventi di miglioramento della sicurezza; d) del IV Protocollo; 2) quanto al primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 25 novembre 2009: a) del provvedimento prot. 19371/09 con il quale si sosteneva che il progetto dei ricorrenti non teneva conto della nuova planimetria di viabilità approvata nell'ambito APQ e di cui alla delibera n. 51/09; b) della nota prot. n. 12476; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale; nonché per l’annullamento d) del diniego di accesso agli atti, formatosi per silentium, mantenuto dal Comune di Baronissi sull’istanza presentata dal sig. Forino il 29 settembre 2009, relativa alla richiesta di accesso concernente “(…) 2) atto di approvazione del piano urbanistico comunale (rectius, della variante) emesso dalla Provincia o eventuale atto di dissenso (ex art. 19 d.p.r. n. 327/2001); 3) l’eventuale delibera di Consiglio Comunale del Comune di Baronissi che ha disposto l’efficacia della variante approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51/2009”; e) del provvedimento prot. n. 24897 dell’8 ottobre 2009 (successivamente conosciuto) col quale il Comune ha evaso solo parzialmente l’istanza di accesso agli atti del ricorrente. a) dell’atto di approvazione della variante, di cui al decreto del Presidente della Provincia n. 275 del 31 gennaio 2009; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale. 3) Quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 3 febbraio 2010: a) della nota prot. n. 32850 del 22 dicembre 2009 con la quale il comune di Baronissi ha sospeso, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.p.r. 380/2001, ogni determinazione in ordine alla domanda tesa ad ottenere il permesso di costruire. b) della delibera n. 61 del 9 dicembre 2009 con la quale il consiglio comunale ha disposto: “APQ infrastrutture per la viabilità nella Regione Campania. Interventi di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano – volumetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo autostradale Salerno – Avellino in corrispondenza dell’uscita di Lancusi, Esame osservazioni. Approvazione variante P.R.G.”. 4) quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 12 marzo 2010: a) della nota del 25 febbraio 2010, con la quale il Comune di Baronissi ha comunicato al ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della sua istanza per la realizzazione dell’autolavaggio; b) della delibera della giunta provinciale di Salerno n. 517 del 21 dicembre 2009 e del decreto del Presidente della Provincia n. 275 del 31 dicembre 2009, pubblicato sul BURC del 25 gennaio 2010, aveva approvato la variante al P.R.G. di Baronissi e che, quindi, l'intervento richiesto non era assentibile perché “ricade in area oggetto di lavori di miglioramento della sicurezza stradale mediante rettifiche plano – altimetriche e razionalizzazione dello schema trasportistico del raccordo autostradale Sa AV”5) quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti, depositato il 22 aprile 2011: per la condanna del comune di Baronissi al risarcimento dei danni derivanti dal suo illegittimo comportamento, a causa del quale Invitalia – Agenzia Nazionale per l’attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa s.p.a. ha revocato le agevolazioni concesse alla ricorrente per la realizzazione di un autolavaggio nel territorio comunale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di approvazione della variante urbanistica e del progetto di adeguamento della viabilità presso l'uscita di Lancusi del raccordo autostradale Salerno-Avellino, atti del procedimento espropriativo, sospensione e preavviso di diniego del permesso di costruire, diniego parziale di accesso e successiva domanda risarcitoria
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, proprietario di una particella e conduttore di un'altra, aveva impugnato gli atti relativi al progetto provinciale di miglioramento della sicurezza stradale e alla conseguente variante al PRG del Comune di Baronissi, sostenendo che tali atti avessero pregiudicato la domanda di permesso di costruire per un autolavaggio. Deduceva, in particolare, la mancata comunicazione individuale di avvio del procedimento espropriativo e la conseguente lesione della partecipazione procedimentale; contestava inoltre la regolarità del procedimento di variante urbanistica e l'approvazione provinciale della variante. Erano stati impugnati anche la sospensione della determinazione sulla domanda edilizia, la comunicazione dei motivi ostativi, il diniego parziale di accesso agli atti e, con il quarto ricorso per motivi aggiunti, era stato chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla revoca, da parte di Invitalia, delle agevolazioni concesse per la realizzazione dell'autolavaggio. Nel corso del giudizio è emerso che il progetto originario non era stato realizzato, aveva perso il finanziamento ed era stato sostituito nel 2021 da un progetto diverso, con modifiche sostanziali e un nuovo procedimento ablatorio. È inoltre emerso che il ricorrente aveva ceduto la particella 1610 e non risultava più titolare di diritti personali o reali sulla particella 1612.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i primi tre ricorsi per motivi aggiunti, rilevando che il progetto originario non era stato realizzato, non avrebbe potuto esserlo per il venir meno e la rimodulazione del finanziamento regionale, ed era stato sostituito nel 2021 da un progetto modificato, accompagnato da un nuovo procedimento espropriativo non impugnato. Ha inoltre rilevato la sopravvenuta perdita, da parte del ricorrente, della titolarità della particella 1610 e l'assenza di diritti attuali sulla particella 1612. Nel merito, il Collegio ha comunque ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione individuale di avvio del procedimento espropriativo: dato l'elevato numero dei proprietari coinvolti, le comunicazioni erano state effettuate nel 2008 mediante pubblicazione su quotidiani di rilievo locale e nazionale, con indicazione di entrambe le particelle interessate, in conformità all'art. 11 d.P.R. 327/2001. È stata ritenuta infondata anche la contestazione concernente l'approvazione provinciale della variante, poiché eventuali passaggi procedimentali non necessari, alla luce della normativa applicabile ratione temporis, non avevano inciso sulla legittimità complessiva dell'azione amministrativa. La domanda risarcitoria è stata rigettata. Il TAR ha escluso l'illegittimità della procedura espropriativa e ha osservato che il ricorrente, già informato della nuova viabilità mediante pubblicazione del 21 gennaio 2008, aveva presentato la domanda edilizia il 7 novembre 2008, dopo aver stipulato il contratto di locazione commerciale. Egli avrebbe quindi potuto valutare l'impatto della viabilità sull'iniziativa. Inoltre, secondo quanto rappresentato dal Comune, l'autolavaggio non era incompatibile in assoluto con il nuovo assetto, ma avrebbe potuto essere rimodulato. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la risalenza della controversia.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 327/2001
In presenza di un elevato numero di proprietari interessati dal procedimento espropriativo, la comunicazione può essere effettuata mediante pubblicazione su quotidiani di rilievo locale e nazionale; nel caso concreto la pubblicazione, contenente l'indicazione delle particelle interessate, è stata ritenuta rituale.
art. 12, comma 3, d.P.R. 380/2001
Richiamato quale base normativa del provvedimento comunale di sospensione della determinazione sulla domanda di permesso di costruire; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
art. 82 c.p.a.
Richiamato per l'avviso di perenzione comunicato nel corso del giudizio; il ricorrente ha successivamente depositato istanza di fissazione d'udienza dichiarando il permanere dell'interesse.
Massime di principio
- Quando il progetto amministrativo originariamente impugnato non viene realizzato ed è successivamente sostituito da un progetto sostanzialmente modificato, accompagnato da un nuovo procedimento ablatorio, l'impugnazione del procedimento originario diviene improcedibile, salvo che permanga uno specifico interesse attuale alla decisione.
- La perdita, nel corso del giudizio, della proprietà o di altro diritto personale o reale sui beni direttamente incisi dal procedimento espropriativo determina il venir meno della legittimazione o dell'interesse attuale a coltivare l'impugnazione, se non è dimostrata la permanenza di un’utilità concreta derivante dalla decisione.
- Nel procedimento espropriativo che coinvolge un numero elevato di proprietari, la comunicazione di avvio mediante pubblicazione su quotidiani di rilievo locale e nazionale è idonea a soddisfare gli obblighi partecipativi quando siano individuate le particelle interessate, secondo le modalità previste dall'art. 11 d.P.R. 327/2001.
- La presenza di passaggi procedimentali non necessari non comporta, di per sé, l'illegittimità dell'azione amministrativa quando tali passaggi non abbiano inciso concretamente sulla legittimità complessiva del procedimento o sull'esito sostanziale della decisione.
- La domanda risarcitoria contro l'amministrazione non può essere accolta in assenza di un'illegittimità dell'attività amministrativa e quando il pregiudizio sia stato evitabile dal privato, il quale, già informato del progetto di viabilità, abbia omesso di valutarne l'impatto o di considerare una rimodulazione dell'iniziativa economica.
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