Cassazione Civile, Ordinanza n. 12293/2023 del 09/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per euro 12.217,60 a titolo di assegno personale non riassorbibile, relativo al periodo da ottobre 2013 a maggio 2015, corrispondente alla differenza tra il trattamento economico maturato presso il precedente datore di lavoro e la retribuzione spettante alle dipendenze del nuovo gestore idrico. La società subentrata aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo, ma l'opposizione era stata rigettata sia in primo grado sia in appello. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso. Prima della decisione, il controricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso notificato dalla società ricorrente, con accettazione della rinuncia da parte della controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata al controricorrente e della relativa accettazione, dichiarando l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c. senza pronuncia sulle spese. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato, osservando che tale previsione non opera quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, trattandosi di norma di natura sanzionatoria ed eccezionale, di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, notificata al controricorrente e accettata, comporta l'estinzione del processo di cassazione senza pronuncia sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La disposizione sul raddoppio del contributo unificato non si applica quando la pronuncia è di estinzione per rinuncia al ricorso, non essendo una decisione di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È la norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta notificata alla controparte e accettata, determina l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
- Quando il giudizio di legittimità si estingue per rinuncia, la Corte non pronuncia sulle spese se vi è accettazione della controparte.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non si applica alle ipotesi di estinzione del processo per rinuncia, poiché la norma ha natura sanzionatoria ed eccezionale e richiede interpretazione restrittiva.
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