Cassazione Penale, Sentenza n. 31728/2026 del 21/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza per i minorenni aveva rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, di detenzione domiciliare, finalizzata all'espiazione di una pena detentiva di due anni, cinque mesi e tre giorni di reclusione, determinata con provvedimento di cumulo. Il giudice aveva valorizzato l'assenza di un'occupazione stabile e di un'abitazione, la mancata manifestazione di impegno nell'attivazione di un percorso rieducativo, l'abbandono di un corso di studi serale e la mancata presentazione presso un'associazione individuata per l'elaborazione di un programma trattamentale. Ne aveva tratto l'impossibilità di formulare una prognosi positiva sull'idoneità delle misure richieste a favorire la rieducazione e a prevenire la commissione di nuovi reati. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non avesse adeguatamente considerato gli elementi favorevoli emergenti dalle relazioni dell'U.S.S.M., tra cui la volontà di superare il precedente vissuto deviante, la costituzione di un nucleo familiare, lo svolgimento di lavori saltuari, il volontariato e l'avvio di studi scolastici. Ha giustificato la mancata prosecuzione degli impegni scolastici e sociali con la distanza dei luoghi, l'assenza di un'autovettura, l'inadeguatezza dei mezzi pubblici e la difficoltà di conciliare tali attività con un lavoro irregolare. Ha inoltre evidenziato la convivenza con la compagna e il figlio minore presso l'abitazione del padre. In memoria, la difesa ha insistito sulla funzione rieducativa e di inclusione sociale delle misure richieste.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo tendeva a ottenere una rivalutazione in fatto degli elementi acquisiti nella procedura di sorveglianza e non si confrontava adeguatamente con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Il giudice di merito aveva logicamente desunto dal comportamento del condannato nei rapporti con gli organi del trattamento il disinteresse e l'assenza di disponibilità a modificare lo stile di vita e ad assumere una progettualità positiva per l'esecuzione extramuraria. La Corte ha inoltre ritenuto adeguatamente valorizzati l'abbandono del corso di studi, la mancata presentazione all'associazione, l'interruzione dell'attività lavorativa precaria e l'assenza di un domicilio stabile e idoneo, con conseguenti difficoltà conflittuali e relazionali del nucleo familiare. Tali elementi giustificavano la prognosi negativa sull'idoneità delle misure a realizzare la rieducazione e a neutralizzare il rischio di recidiva. Non è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 29 del d.lgs. 272/1989, ritenuto applicabile agli incidenti relativi all'esecuzione di pene inflitte per reati commessi da minorenni.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272
La disciplina di favore prevista per i procedimenti relativi a pene inflitte per reati commessi da minorenni esclude, nel caso esaminato, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende anche a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso un provvedimento del Tribunale di sorveglianza, è inammissibile il motivo che si limiti a sollecitare una rivalutazione in fatto degli elementi già esaminati dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione posta a fondamento della decisione.
- La concessione di misure penali di comunità richiede una prognosi positiva sull'idoneità della misura a favorire la rieducazione del condannato e a prevenire la recidiva; tale prognosi può essere negata quando il comportamento processuale e trattamentale evidenzi abbandono dei percorsi intrapresi, mancata collaborazione con gli organi dell'esecuzione e assenza di una progettualità concreta.
- Ai fini della valutazione sull'affidamento in prova o sulla detenzione domiciliare, il giudice di sorveglianza può considerare congiuntamente la stabilità abitativa, l'inserimento lavorativo, la partecipazione ai percorsi educativi e sociali e la concreta disponibilità del condannato a collaborare all'elaborazione del programma trattamentale.
- La mancata predisposizione di un programma educativo da parte dell'U.S.S.M., quando dipenda dall'assenza di impegno e collaborazione del condannato, costituisce elemento idoneo a impedire una prognosi favorevole sull'esecuzione extramuraria della pena.
- Per le procedure relative all'esecuzione di pene inflitte per reati commessi da minorenni, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina richiamata dalla Corte.
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