Cassazione Penale, Sentenza n. 17293/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) vizio nella motivazione sulla ricostruzione dei fatti; 2) omessa motivazione, neppure implicita, circa l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., dedotta dalla difesa; 3) omessa motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso annullando senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. La Corte ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa all'art. 131-bis c.p. (secondo motivo), rilevando l'assenza di qualsiasi riferimento nella sentenza impugnata su tale profilo; in presenza di ammissibilità del ricorso e non emergendo dagli atti una causa di proscioglimento nel merito, la Suprema Corte ha constatato che il termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, determinato con riferimento agli artt. 157 e 161 c.p. e tenuto conto della sospensione risultante dagli atti, era decorso e che non sussistevano fattori estintivi della prescrizione. P.Q.M. annulla senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione.
Norme richiamate
art. 189 cod. strada
La sentenza di merito aveva parzialmente riformato la decisione precedente, con assoluzione per la fattispecie del comma 7 e conferma di responsabilità per il comma 6; la Cassazione tuttavia non ha statuìto sul merito della responsabilità perché ha annullato per estinzione del reato per prescrizione
art. 131-bis cod. pen.
La difesa aveva chiesto l'applicazione dell'esclusione di punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di cassazione ha rilevato l'assenza di qualsiasi valutazione su tale questione nella sentenza impugnata, ritenendo quindi non manifestamente infondata la relativa censura e contribuendo all'ammissibilità del ricorso
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamato come titolo per l'intervento della Cassazione quando non risulta dagli atti una causa di proscioglimento nel merito: in tale contesto la Corte ha potuto pronunciare l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato
artt. 157 e 161 cod. pen.
Usati per la determinazione del termine di prescrizione applicabile: la Corte ha ritenuto decorso il termine massimo di sette anni e sei mesi calcolato in base a tali norme, anche considerando la sospensione risultante dagli atti, e ha constatato l'assenza di eventi estintivi della prescrizione
Giurisprudenza: Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 (dep. 2016)
Richiamata come riferimento giurisprudenziale circa il computo della prescrizione e la verifica dei relativi termini e sospensioni
Massime di principio
- Se il giudice di merito omette di valutare esplicitamente una questione rilevante sollevata dalla difesa (es. operatività dell'art. 131-bis c.p.), tale omissione può rendere ammissibile il ricorso in Cassazione anche se gli altri motivi appaiono critici
- Quando il ricorso è ammesso e non risulta dagli atti una causa di proscioglimento nel merito, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato qualora emerga, anche sommariamente, che è decorso il termine di prescrizione
- Per valutare la prescrizione è necessario determinare correttamente il termine applicabile (qui calcolato in base agli artt. 157 e 161 c.p.), tenendo conto di sospensioni e di eventuali eventi interruttivi o estintivi; errori o omissioni in tal senso possono determinare l'annullamento per prescrizione
- In ipotesi di richiesta di esclusione di punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.), è importante che il giudice motivi specificamente l'accoglimento o il rigetto della domanda: l'assenza di motivazione può costituire vizio rilevante in sede di legittimità
- Per la difesa è strategico sollevare con tempestività e documentare le istanze che possono incidere sulla punibilità (ad es. particolare tenuità, circostanze attenuanti) perché l'omessa valutazione da parte del giudice facilita la strada del ricorso in Cassazione
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